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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26174/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.350 di multa per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione a fatti commessi in Pachino il 2 febbraio 2024. Il ricorso conteneva un solo motivo, con cui la difesa contestava la conferma del giudizio di responsabilità penale e sosteneva, in sostanza, che la sostanza fosse destinata a uso personale. La Corte di cassazione rileva che la censura è formulata in termini non adeguatamente specifici e mira in realtà a ottenere una rivalutazione alternativa delle prove, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito avevano invece ritenuto provata la detenzione di 6 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 23 dosi, valorizzando il quantitativo non trascurabile e la suddivisione in dosi già pronte per la distribuzione; la tesi difensiva dell'uso personale era rimasta priva di adeguato supporto probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da argomentazioni razionali e non illogiche, mentre la difesa contrapponeva soltanto una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente, ritenuta integrata alla luce della quantità detenuta e della suddivisione in dosi.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    Richiamata per affermare che in sede di legittimità non sono consentiti apprezzamenti di merito alternativi rispetto a quelli compiuti dai giudici di merito, quando la motivazione sia razionale e non illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o proporre una lettura alternativa dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e sorretta da argomentazioni razionali.
  • In materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità della detenzione a fini di spaccio, possono assumere rilievo il quantitativo non trascurabile della sostanza e la sua suddivisione in dosi pronte per la distribuzione, specie se la tesi dell'uso personale non trova adeguato riscontro probatorio.
  • La censura che si limiti a contrapporre valutazioni di merito diverse da quelle dei giudici di merito è manifestamente infondata o inammissibile in sede di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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