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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21954/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) nella veste di capo della frangia di Campi Salentina della "Sacra Corona Unita", e lamentando inoltre l'insussistenza delle esigenze cautelari (uso di presunzioni, ampio lasso di tempo fra i fatti e l'applicazione della misura, e detenzione già esistente dall'26/03/2021). Il ricorrente ha evidenziato che gli elementi indicati dal Tribunale del riesame si riferivano prevalentemente alla "frangia Notaro" e non alla sua presunta area, l'assenza di partecipazione a riti o usi tipici del clan, la non partecipazione al summit indicato e l'esito favorevole (per lui) di altro procedimento cautelare "Final Blow".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul primo motivo: la motivazione del Tribunale del riesame è risultata carente e non ha enucleato elementi idonei a sostenere, in termini di gravità indiziaria, l'attribuzione a Scalinci del ruolo di capo nella frangia di Campi Salentina. La Corte ha rilevato che gli elementi richiamati erano labili e riferibili ad altro gruppo (frangia Notaro), che mancavano indicazioni su atti concreti che dimostrassero la "messa a disposizione" dell'imputato per l'associazione e che non era stata adeguatamente argomentata la valenza probatoria delle conversazioni, del presunto pizzino e della prevista partecipazione a summit (al quale il ricorrente non si presentò). Il secondo motivo (esigenze cautelari) è stato assorbito. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Lecce in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per il ricorso al tribunale del riesame; la Corte ricorda il quadro procedurale senza attribuire ad essa un'interpretazione sostanziale oltre quella procedurale

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiama la giurisprudenza (Sez. U - Modaffari, Mannino) sulla configurazione dell'associazione mafiosa: non è sufficiente il mero status di appartenenza, è necessaria una 'messa a disposizione' effettiva e stabile dell'agente mediante atti concreti o apporto riconoscibile; la prova può essere anche indiziaria ma deve documentare contributi concreti alla vita del sodalizio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione e natura dei "gravi indizi"; la Corte ricorda il criterio per valutare gli indizi (consistenza logica e probabilità che la futura acquisizione di elementi possa dimostrare la responsabilità) e il limite del sindacato di cassazione sulla motivazione del giudice del riesame

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Citata in relazione all'uso di presunzioni nel giudizio cautelare; la Corte osserva che il Tribunale del riesame ha fatto ricorso a presunzioni senza adeguata considerazione del tempo intercorso e senza sufficiente ancoraggio probatorio

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle ipotesi di annullamento senza rinvio: la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni previste da questa norma e ha pertanto disposto l'annullamento con rinvio

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria successivi alla decisione della Corte

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) non è sufficiente provare la mera appartenenza o contatti: è necessario documentare una "messa a disposizione" effettiva e stabile, desumibile da comportamenti concreti, ripetuti o teleologicamente orientati a favore del sodalizio
  • In sede cautelare la valutazione dei gravi indizi richiede motivazione specifica e congrua: il giudice deve indicare chiaramente quali elementi, anche indiziari, assumono rilievo e perché consentono di ritenere probabile la responsabilità
  • Elementi indiziari riferibili a gruppi o frange diverse devono essere collegati esplicitamente all'imputato; riferimenti generici o la mera evocazione di sentenze passate non suppliscono alla necessità di contestualizzare le emergenze investigative
  • Il ricorso a presunzioni e la valutazione delle esigenze cautelari devono tenere conto del tempo intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura e della situazione personale dell'indagato (ad es. già detenuto), nonché della disparità di trattamento rispetto ad altri indagati, che va motivata
  • La presenza di procedimenti cautelari paralleli con risultati differenti può essere rilevante e deve essere considerata nella valutazione della gravità indiziaria, specialmente se in uno di essi è stato escluso il pericolo indiziario per lo stesso periodo
  • In caso di motivazione lacunosa o contraddittoria del tribunale del riesame, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre il rinvio per nuovo esame, salvo che ricorrano le ipotesi tassative per l'annullamento senza rinvio

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