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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6980/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (Sezione per il riesame) che, a seguito di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha disposto il dissequestro di alcuni beni (terreno in loc. Filadelfia e buono fruttifero postale su c/c 50393353) ma ha confermato il sequestro preventivo e il vincolo reale su altri immobili (in parte da donazione) e su somme giacenti su alcuni conti correnti. Il ricorrente deduceva: (i) carenza o apparente carenza di motivazione circa la provenienza lecita di somme e immobili, con particolare riferimento alle donazioni e ai bonifici provenienti da conto societario; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della "sproporzione" ai sensi dell'art. 240-bis c.p.p., contestando l'uso dell'indice ISTAT come parametro tassativo e ritenendolo meramente indicativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, di fatto, critiche sulla completezza e sulla logica della valutazione (vizio di merito) non consentite in sede di legittimità, e non vizî qualificabili come violazione di legge. Ha osservato che il Tribunale di rinvio si è uniformato alla sentenza di annullamento precedente, ha considerato le deduzioni difensive e ha motivato in modo adeguato le scelte (ad es. distinzione tra compravendita mista e donazione, valutazione dei lavori edilizi non giustificati, rilievo della natura dell'impresa sottoposta a sequestro). La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma utilizzata per valutare la sproporzione tra beni acquistati e capacità reddituale; la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta operata dal Tribunale (anche con riferimento a indici statistici come l'ISTAT) non costituisce motivo di annullamento in sede di legittimità se non integra una violazione di legge o una motivazione radicalmente carente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per irrogare la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) al ricorrente per aver proposto un ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; censure che si limitano a criticare la completezza, la logica o la valutazione di merito della motivazione non sono in genere ammissibili.
  • La mancanza totale o la grave apparente carenza di motivazione (assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza) è qualificata come vizio rilevante in cassazione; critiche meno radicali sulla motivazione devono essere dedotte nei gradi di merito.
  • Il giudice di rinvio deve uniformarsi all'estensione dell'annullamento operato dalla Corte di Cassazione; non è tenuto a riesaminare questioni ormai diventate irrevocabili o non comprese nell'annullamento.
  • Le contestazioni circa la provenienza lecita di somme o beni (donazioni, bonifici da società, ecc.) devono essere adeguatamente documentate e contestualizzate nei giudizi di merito: l'onere probatorio grava su chi invoca la lecita provenienza.
  • L'utilizzo di indici statistici (es. ISTAT) per valutare la sproporzione può avere funzione indicativa; la loro applicazione non è di per sé illegittima, ma la valutazione complessiva deve essere spiegata e rimane giudizio di merito difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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