Cassazione Penale, Sentenza n. 17069/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per errata qualificazione giuridica: il fatto (rientro in Italia dopo espulsione/rimpatrio) era stato qualificato dalla Corte di appello come violazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, mentre l'imputato è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (Romania) e la disciplina applicabile è quella dell'espulsione dei cittadini comunitari regolata dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, in particolare dall'art. 20, comma 14. Inoltre la Corte di appello non si era pronunciata sul punto nonostante fosse stato dedotto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha osservato che, trattandosi di cittadino comunitario rimpatriato verso la Romania (entro l'UE dal 1/1/2007), doveva applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 30/2007 e non quella del Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). Ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30/2007, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena sulla base della cornice edittale corretta. La Cassazione ha precisato che la riqualificazione non ha violato i diritti della difesa, non essendo avvenuta a sorpresa e essendo stata sollecitata dal ricorrente; non essendo possibili in questa sede i effetti di cui all'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p. in ordine alla determinazione della pena, è stato disposto il rinvio esclusivamente per la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20, comma 14
"il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva"
Norma specifica per i destinatari (anche cittadini UE) di provvedimenti di allontanamento; la violazione del divieto di reingresso deve essere giudicata con questo articolo quando si tratta di cittadini comunitari espulsi/rimpatriati.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
Disciplina prevista nel testo unico sull'immigrazione, applicabile storicamente agli stranieri non comunitari; nel caso specifico è stata ritenuta erroneamente applicata a un cittadino comunitario.
Costituzione, art. 111, comma 2
Richiamata per il principio del giusto processo: la Cassazione osserva che la riqualificazione non ha leso il diritto al contraddittorio se non è stata sorpresa l'imputato e questi ha potuto discutere la questione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata nella valutazione della compatibilità della riqualificazione con il diritto a un processo equo; la Corte ricorda che non sussiste violazione se la nuova qualificazione non sorprende l'imputato.
Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021 (Ciontoli)
Giurisprudenza di legittimità che ammette la diversa qualificazione giuridica in sentenza senza preventiva comunicazione alle parti, purché non costituisca sorpresa e l'imputato abbia potuto esercitare il diritto di difesa.
Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Principio generale secondo cui l'attribuzione di una diversa qualificazione del fatto non determina per sé violazione dell'art. 521 c.p.p. se la nuova definizione era nota o prevedibile e non ha leso i diritti della difesa.
Sez. U, Sentenza n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà)
Richiamata per il principio relativo all'efficacia della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità quando non siano stati dedotti motivi sulla responsabilità stessa.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i poteri della Cassazione: qui la Corte ha ritenuto non possibile in questa sede rideterminare la pena ex art. 620, comma 1, lett. l), dovendo rinviare la materia alla Corte di appello per la nuova determinazione sul diverso inquadramento normative.
Massime di principio
- Se il soggetto è cittadino di uno Stato UE (es. Romania dopo il 1/1/2007) e viene allontanato/rimpatriato, la successiva violazione del divieto di reingresso va in genere valutata secondo il d.lgs. n. 30/2007 (art. 20, comma 14) e non secondo il d.lgs. n. 286/1998, che disciplina principalmente gli stranieri non comunitari.
- La diversa qualificazione giuridica del fatto può essere operata anche in sede di legittimità senza violare il diritto al contraddittorio, a condizione che non costituisca una sorpresa per l'imputato e che questi abbia avuto la possibilità di discutere la questione (principio di non sorpresa).
- Se la Corte di merito non si è pronunciata su un punto di diritto rilevante dedotto in gravame, la Cassazione può intervenire riqualificando il fatto ed annullando la sentenza sul punto della qualificazione, rimettendo la determinazione della pena al giudice di merito competente per la corretta cornice edittale.
- La riqualificazione ha effetti pratici sulla pena: cambiando la fattispecie incriminatrice può cambiare la cornice edittale e le pene applicabili, perciò spesso occorre il rinvio per la rideterminazione della pena se la Cassazione non può operare direttamente tale rideterminazione.
- È importante che nella difesa d'appello e in cassazione siano tempestivamente sollevate questioni di qualificazione giuridica rilevanti (es. cittadinanza e disciplina applicabile), perché l'omessa trattazione da parte della Corte d'appello può essere motivo di annullamento parziale.
- In casi analoghi, il giudice deve verificare prima l'effettiva condizione giuridica del soggetto (es. cittadinanza e data di ingresso nell'UE) per applicare la normativa di espulsione corretta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16861/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16863/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16864/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16866/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16867/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16868/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →