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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34460/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva condannato il Ministero a corrispondere un indennizzo complessivo di Euro 6.800,00 alle società creditrici, calcolando la durata della procedura dal 13 luglio 1993 (approvazione dello stato passivo) al 17 agosto 2016 (chiusura del fallimento). Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) sosteneva che il dies ad quem dovesse coincidere con l'approvazione del piano di riparto finale, e non con la chiusura della procedura; 2) deduceva che il termine di ragionevole durata sarebbe stato erroneamente fissato in sei anni, dovendosi considerare la complessità e la scansione in quattro fasi della procedura; 3) lamentava l'omessa motivazione sull'asserita insussistenza del danno, perché le parti avrebbero beneficiato di utilità patrimoniali maggiori o equivalenti all'indennizzo, per effetto di giudizi promossi dalla curatela che avrebbero incrementato la massa attiva; 4) contestava la sussistenza del danno non patrimoniale, rilevando che si trattava di società di grandi dimensioni e quotate in borsa, per le quali non sarebbe configurabile un danno all'immagine o un patema d'animo, e che inoltre la Corte avrebbe errato nell'escludere una riduzione dell'indennizzo; 5) denunciava la mancata applicazione della riduzione del 40% prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, assumendo che nel giudizio presupposto vi fossero più di cinquanta parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi: il termine finale della ragionevole durata, nelle procedure fallimentari, coincide con la chiusura del fallimento quando il riparto non ha determinato il soddisfacimento del credito ammesso; il parametro di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 per le procedure concorsuali è il riferimento ordinario, temperabile solo in presenza di particolare complessità non ravvisata nel caso; l'incremento della massa attiva non integra il vantaggio patrimoniale ostativo al danno di cui all'art. 2, comma 2-septies; per le persone giuridiche il danno non patrimoniale si presume normalmente sussistente salvo circostanze particolari escluse dal giudice di merito; la riduzione del 40% per l'elevato numero di parti non si applica alle procedure concorsuali, salvo casi peculiari non ricorrenti. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 89/2001

    Il termine di ragionevole durata va valutato tenendo conto della natura della procedura concorsuale e della sua effettiva durata, secondo i criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2, comma 2, L. 89/2001

    Il giudice deve valutare complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti e del giudice, nonché degli altri soggetti coinvolti, ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole.

  • art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001

    "si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"

    Per le procedure concorsuali il termine di sei anni costituisce il parametro legale ordinario di ragionevolezza, superabile solo in casi di particolare complessità apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 2, comma 2-septies, L. 89/2001

    "si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto"

    Il vantaggio ostativo al danno deve essere un vantaggio patrimoniale effettivo e non il mero incremento della massa attiva della procedura fallimentare, che è finalità propria della procedura stessa.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001

    "la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta"

    La riduzione non si applica alle procedure concorsuali, poiché la pluralità dei creditori è fisiologica e la norma riguarda il processo di cognizione.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per censurare l'omessa motivazione su fatti decisivi relativi al danno.

Massime di principio

  • Nelle procedure fallimentari, il dies ad quem del periodo rilevante ai fini dell'equa riparazione coincide, di regola, con la chiusura della procedura quando il credito ammesso non abbia ricevuto integrale soddisfazione; se vi è solo soddisfacimento parziale, il termine finale resta la data del decreto di chiusura.
  • Per le procedure concorsuali, il termine di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 opera come parametro legale ordinario della ragionevole durata; un eventuale superamento richiede una concreta e specifica complessità della procedura.
  • Ai fini dell'art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001, non costituisce vantaggio patrimoniale idoneo a escludere il danno il mero incremento dell'attivo fallimentare derivante dall'attività della procedura, perché tale incremento è connaturato alla finalità del fallimento e non si traduce in un beneficio compensativo del ritardo.
  • Nel giudizio di equa riparazione, il danno non patrimoniale della persona giuridica è normalmente presunto in presenza dell'irragionevole durata, salvo che emergano circostanze concrete idonee a escluderlo positivamente.
  • La riduzione percentuale dell'indennizzo prevista per i processi con molte parti non si estende alle procedure concorsuali, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica e non può determinare una penalizzazione automatica del creditore ammesso al passivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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