Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09189/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento esecutivo il condannato aveva chiesto l'applicazione del vincolo della continuazione tra più reati di evasione già oggetto di distinti titoli, sostenendo che le condotte fossero espressione di un medesimo disegno criminoso. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta rilevando che i fatti erano stati commessi in contesti temporali distanti e con modalità attuative differenti, ritenendo quindi insussistente una programmazione unitaria. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., lamentando che il giudice non avrebbe considerato gli indici dell'unitarietà della preventiva ideazione e avrebbe omesso di pronunciarsi sulla perizia già in atti, che attestava un disturbo della personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, poiché non emergevano elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria dei reati, che apparivano invece frutto di circostanze occasionali e contingenti. Le doglianze del ricorrente sono state considerate manifestamente aspecifiche, perché dirette a ottenere una diversa lettura del materiale valutato dal giudice di merito/esecuzione e a denunciare vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La censura per violazione di legge è stata dedotta, ma non ha trovato accoglimento perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito dell'ordinanza esecutiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è stato ritenuto non configurabile, poiché il provvedimento impugnato conteneva una motivazione ritenuta adeguata e le critiche erano aspecifiche.

  • art. 81 c.p.

    La norma sul medesimo disegno criminoso è stata richiamata quale parametro per valutare la richiesta di continuazione; la Corte ha confermato il diniego per mancanza di una preventiva programmazione unitaria.

  • art. 671 c.p.p.

    La disposizione sull'applicazione della continuazione in executivis è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta in assenza dei presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della continuazione in fase esecutiva richiede la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi concreti di preventiva programmazione unitaria; in difetto, il diniego è legittimo.
  • Quando il giudice dell'esecuzione motiva sul carattere occasionale e contingente delle singole condotte, la censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa degli elementi valutati è manifestamente aspecifica e non è scrutinabile in cassazione.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua e non emergono omissioni effettive sul punto decisivo devoluto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito o dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.