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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25786/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dal 24/11/2018 al 02/12/2021 durante il quale l'istante è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di procedimenti per reati connessi al d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (artt. 73 e 74). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza motivando in sostanza che il ricorrente era stato condannato per uno dei reati e richiamando la sussistenza di una colpa grave che avrebbe ostato alla riparazione senza però indicare concretamente i comportamenti rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il diritto alla riparazione può sorgere anche quando la detenzione cautelare ha ecceduto la pena definitivamente inflitta; tuttavia tale diritto è escluso se emergono condotte dolose o gravemente colpose del richiedente che abbiano inciso causalmente nella protrazione della misura cautelare. La Corte di Appello di Caltanissetta è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio, con l'obbligo di valutare e motivare se sussistano comportamenti dolosi o gravemente colposi del ricorrente che giustifichino l'ostatività alla riparazione e, in caso contrario, procedere alla quantificazione. La Corte di Cassazione ha altresì demandato alla Corte d'Appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Non può essere interpretato come divieto assoluto di riparazione in caso di condanna: il diritto alla riparazione può sorgere se la detenzione cautelare ha ecceduto la pena inflitta, salvo che nella condotta del richiedente emergano dolo o colpa grave che abbiano inciso sulla protrazione della detenzione

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Corte Costituzionale per affermare il principio di uguaglianza e ragionevolezza: la disciplina della riparazione non può in concreto trattare in modo ingiustificato diversamente persone nelle stesse condizioni (es. detenuti la cui custodia eccede la pena inflitta)

  • Sentenza Corte Costituzionale 20/06/2008 n.219

    la illegittimità - con riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni

    Ha affermato che la distinzione tra prosciolto e condannato è irrilevante ai fini dell'an debeatur quando la detenzione eccede la pena inflitta; tuttavia la condanna può rilevare ai fini della quantificazione e resta necessaria la verifica di eventuali condotte dolose o gravemente colpose che abbiano contribuito alla protrazione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (artt. 73 e 74)

    Norme sostanziali relative ai delitti contestati al ricorrente (misure cautelari e reati in materia di stupefacenti). Citazione a fini di ricostruzione fattuale

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n.4187/2008; Sez.4 n.32357/2012; Sez.4 32136/2017; Sez.4 n.17788/2012)

    Conferma il principio che la riparazione è dovuta se la detenzione cautelare eccede la pena inflitta definitivamente, purché non emergano condotte dolose o gravemente colpose del richiedente che abbiano inciso causalmente sulla protrazione della custodia

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può sussistere anche quando l'interessato è stato condannato: non è necessario il proscioglimento pieno da tutte le imputazioni
  • La mera condanna per altro reato non costituisce di per sé un ostacolo automatico alla riparazione: il giudice deve valutare se vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano determinato o prolungato la detenzione cautelare
  • La Corte che rigetta un'istanza di riparazione deve motivare con precisione quali condotte del richiedente avrebbero inciso causalmente sulla protrazione della misura cautelare, indicando il nesso eziologico
  • Nella quantificazione dell'indennizzo si deve tenere conto del grado di colpevolezza e, se del caso, escludere dalla misura dell'indennizzo la parte di detenzione corrispondente alla pena effettivamente scontata o comminata
  • La carenza motivazionale circa la sussistenza della condizione ostativa (dolo o colpa grave) è motivo idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio

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