Cassazione Civile, Ordinanza n. 31740/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio del territorio aveva attribuito a un lastrico solare sito in Seriate, sul quale era stato installato un impianto fotovoltaico, la categoria catastale D/1 e una nuova rendita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'impianto fotovoltaico non fosse strutturalmente integrato all'edificio sottostante e che, una volta scorporato l'impianto, residuasse l'edificio con il suo tetto, già compreso nella rendita catastale non contestata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, sostenendo che, per gli immobili a destinazione speciale censibili in categoria D ed E, i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura dell'immobile e costituenti copertura o parete debbano essere considerati nella determinazione della rendita catastale. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito era fondata sulla mancata integrazione strutturale dell'impianto fotovoltaico nell'edificio, mentre il ricorso presupponeva apoditticamente il contrario. La Corte ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza del motivo, perché la ricostruzione dei fatti era ritenuta superficiale e non adeguatamente riferita alla decisione impugnata. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è stata ritenuta inidonea perché il motivo non si confrontava con la reale ratio della decisione impugnata ed era carente di specificità e autosufficienza.
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
È la norma invocata dal ricorrente per sostenere che i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura dell'immobile, se costituenti copertura o parete, devono essere considerati nella rendita catastale degli immobili speciali di categoria D ed E.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorso deve contenere censure specifiche, complete e riferibili alla decisione effettivamente resa.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che la ricostruzione dei fatti e delle questioni rilevanti sia precisa e non apodittica, non potendo il ricorrente presupporre come pacifici elementi fattuali che costituiscono invece il fondamento della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito fonda la propria decisione sulla mancanza di integrazione strutturale di un impianto rispetto all'immobile, è inconferente un motivo che deduca la disciplina applicabile agli impianti invece integrati nella struttura del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31711/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31712/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31713/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31715/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31716/2022 del 27/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →