Cassazione Penale, Sentenza n. 19584/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva annullato il sequestro preventivo per equivalente di circa 22.545,60 euro disposto nei confronti di Mariotti, perché il reato contestato (truffa aggravata e favoreggiamento reale) sarebbe ormai prescritto. Il pubblico ministero ha contestato la decisione sostenendo che il reato fosse a consumazione frazionata (provento conseguito con erogazione di più rate di contributo dal 7/1/2014 al 7/1/2015 e fino al 23/5/2016) e quindi non prescritto, invocando anche la rilevanza dell'art. 640 bis cod.pen. con termine prescrizionale più ampio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il ricorso denunciava in realtà vizi di motivazione (fatti) e non violazioni di legge suscettibili di riesame in Cassazione; ha confermato che, con riguardo alla specifica imputazione a carico di Mariotti, la data di consumazione indicata nell'atto di accusa è il 18/7/2014 e che, applicando la disciplina del tempo (la maggiore pena prevista dal 2017 non è retroattiva), il termine di prescrizione applicabile alla truffa contestata era di sei anni, ormai maturato senza cause di interruzione. Ne consegue che non poteva essere disposto il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca del profitto per un reato già estinto.
Norme richiamate
L'impugnazione in Cassazione avverso misure cautelari reali è volta a censurare violazioni di legge; non è ammissibile un sindacato riconducibile a vizi di motivazione o a valutazioni di fatto.
Norme sulla prescrizione considerate nel calcolo del termine prescrizionale applicabile ai fatti; il termine va determinato in base alla disciplina vigente al momento del fatto.
Riferimento alle regole sul decorso e sulle cause di interruzione/sospensione della prescrizione; nella fattispecie non risultano cause di interruzione rilevate.
Delitto di truffa aggravata. Pur richiamando il maggior massimo edittale introdotto successivamente (2017), la Corte ha ritenuto che tale aumento non si applica retroattivamente ai fatti del 2014; quindi per la specifica imputazione il termine prescrizionale da applicare era quello anteriore all'aumento (sei anni).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sul tema delle misure reali valuta prevalentemente questioni di diritto: i ricorsi che si fondano su valutazioni di fatto o su vizio di motivazione sono spesso inammissibili.
- Non è possibile disporre sequestro per equivalente finalizzato alla confisca del profitto quando il reato che legittimerebbe la confisca è ormai estinto per prescrizione.
- Il termine di prescrizione va calcolato con riferimento alla normativa vigente al momento della commissione del reato; aumenti sanzionatori successivi non si applicano retroattivamente per determinare la prescrizione.
- Se il pubblico ministero prospetta una consumazione frazionata/continuata per ricomporre più atti in un unico reato per evitare la prescrizione, quella è una questione di ricostruzione fattuale che richiede prova e valutazione nei gradi di merito; può comportare la richiesta di un nuovo provvedimento cautelare ma non giustifica automaticamente il riesame in Cassazione di valutazioni di fatto.
- In procedimenti con più indagati imputati per atti distinti, la prescrizione va valutata rispetto alla specifica imputazione e alla data di consumazione indicata per ciascun soggetto.
Testo integrale
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