Cassazione Civile, Sentenza n. 25204/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente contestava la sentenza d'appello che aveva ritenuto sdemanializzate le Rampe di S. Elmo e aveva riconosciuto la proprietà privata di porzioni delle particelle in contestazione. Certosa 21 chiedeva l'accertamento della natura pubblica del passaggio (o, in subordine, l'esistenza di una servitù pubblica di transito), la rimozione del cancello e la consegna delle chiavi, nonché risarcimenti per i danni. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi principali: (1) vizio di interpretazione delle norme e dei titoli (sosteneva che la Corte d'appello si era ancorata impropriamente a strumenti di carattere generale come il R.D. 3670/1867 anziché agli atti esecutivi), (2) mancata declaratoria di nullità degli atti di trasferimento se riguardanti beni demaniali (nullità da rilevare d'ufficio), (3) errori applicativi delle norme processuali relative alla legittimazione e alle domande riconvenzionali (artt. 99, 112 c.p.c.), e (4) erronea valutazione della prova sulla demanialità, contestando che il giudice d'appello si fosse limitato a esaminare titoli astratti senza accertare la demanialità concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in via principale. Ha confermato che la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata e dettagliata sul perché le rampe erano state sdemanializzate (con richiamo al R.D. n. 3670/1867 che autorizzava la vendita), e ha ritenuto infondate le doglianze relative alla valutazione probatoria e all'interpretazione delle norme. Sul punto della demanialità la Corte ha richiamato il principio per cui la presunzione di demanialità (art. 22 l. n. 2248/1865) è relativa e può essere vinta da prova contraria, prova che il giudice del merito ha ritenuto acquisita. Sono state inoltre respinte le censure sulla nullità degli atti e sui profili di valutazione delle prove, essendo tali valutazioni inammissibili in sede di legittimità salvo i ristretti casi di vizio di motivazione. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore delle parti controricorrenti e dato atto delle eventuali conseguenze sul contributo unificato (art. 13 DPR 115/02).
Norme richiamate
R.D. n. 3670/1867
Il decreto è stato ritenuto idoneo ad autorizzare la vendita e quindi lo sdemanializzarsi dei gradoni/rampe; la Corte d'appello ne ha fatto valutazione probatoria nel merito.
art. 22, legge n. 2248/1865
Stabilisce una presunzione di demanialità relativa: la Corte ha osservato che tale presunzione può essere vinta dalla prova contraria e nel caso di specie la prova è stata ritenuta sufficiente per escludere la demanialità.
artt. 115 e 116 c.p.c. (valutazione delle prove)
La Corte ha ribadito che l'apprezzamento delle prove compete al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di motivazione o violazioni delle regole di valutazione previste dalla legge.
Le censure fondate su tali norme sono state dichiarate inammissibili o prive di interesse: la Corte ha ritenuto che l'eventuale accertamento della proprietà da parte di terzi non abbia arrecato pregiudizio alla ricorrente una volta negato il diritto di passaggio.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Il principio del riparto dell'onere della prova è richiamato implicitamente: la ricorrente doveva provare la demanialità e non vi è stata prova idonea a sconfiggere la ricostruzione del giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, commi 1-bis e 1-quater (contributo unificato)
La Corte ha rilevato l'applicabilità delle norme che prevedono il raddoppio del contributo unificato e dato atto dei presupposti per l'eventuale raddoppio a carico della ricorrente.
Le doglianze in tema di interpretazione delle norme e dei titoli sono state ritenute infondate: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente interpretato i titoli e le norme applicabili e abbia motivato adeguatamente la sua scelta interpretativa.
Massime di principio
- La presunzione di demanialità prevista dalla legge è relativa: può essere superata da idonea prova documentale (titoli di vendita, decreti autorizzativi, atti pubblici) e tale valutazione è rimessa al giudice di merito.
- Le valutazioni di merito sui titoli e sulle risultanze probatorie (chi ha titolo, se vi sia stata sdemanializzazione, ecc.) non sono sindacabili in sede di Cassazione se corrette nella motivazione; per censurare tali valutazioni occorre dimostrare un vizio di motivazione o violazione delle regole di valutazione delle prove.
- La nullità degli atti di trasferimento per violazione della demanialità richiede prova che il bene fosse demaniale al momento dell'atto; non è sufficiente un richiamo astratto alla natura pubblica del bene.
- Le eccezioni processuali relative alla legittimazione ad agire o all'interesse (artt. 99 e 112 c.p.c.) possono rendere ininfluente un accertamento sulla proprietà di terzi se detto accertamento non arreca pregiudizio concreto alla posizione sostanziale del ricorrente.
- Per ottenere la rimozione di opere o impedimenti al transito (cancelli, muri) occorre dimostrare il titolo pubblico del bene o l'esistenza di una servitù pubblica; la mera asserzione non basta senza riscontri documentali o fattuali valutati dal giudice.
- Le norme processuali sul contributo unificato e sui relativi raddoppi (D.P.R. 115/2002) vanno considerate dal giudice di legittimità quando applicabili ratione temporis e in relazione all'esito del giudizio.
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