Cassazione Civile, Sentenza n. 25221/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito che aveva rigettato la sua domanda volta a far valere il mancato pagamento integrale di somme dovute per forniture; deduceva in cassazione che il mandato di pagamento fosse irrevocabile "in rem propria" a favore del terzo e che pertanto la banca e il suo direttore fossero responsabili, anche in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), per la lesione del suo diritto di credito; censurava inoltre la violazione dell'art. 1723, 2° comma c.c. in relazione alla revocabilità del mandato
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il rapporto in questione rientri nella disciplina del conto corrente e che l'ordine di bonifico costituisca esecuzione di un mandato senza rappresentanza, con natura nei confronti del terzo di delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza che la banca assuma un'obbligazione autonoma verso il beneficiario. Di conseguenza il danno lamentato dalla ricorrente è il danno contrattuale derivante dall'inadempimento di Cribe e doveva essere fatto valere nei confronti del debitore contrattuale; non sussiste responsabilità extracontrattuale a carico di RomagnaEst e del suo direttore. Quanto all'irrevo-cabilità del mandato a favore del terzo, la Corte conferma che essa non attribuisce al terzo un diritto di azione diretta contro il mandatario in assenza di un patto specifico che crei un'obbligazione verso il terzo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore di ciascuna controricorrente e dispone ulteriori adempimenti processuali (contributo unificato, liquidazione spese).
Norme richiamate
art. 1723 c.c.
Il mandato irrevocabile conferito nell'interesse del terzo rende irrevocabile il mandato ma non attribuisce al terzo un diritto di far valere l'esecuzione del mandato nei confronti del mandatario in assenza di una specifica clausola che crei un'obbligazione verso il terzo
art. 2043 c.c.
Il danno ingiusto ex art. 2043 non può essere configurato quando l'allegata lesione derivi da un rapporto contrattuale tra terzi; qui non è emersa una condotta dei resistenti che abbia provocato un danno non iure indipendente dall'inadempimento contrattuale di Cribe
art. 1856 c.c.
Richiamata la disciplina del conto corrente secondo cui l'ordine di pagamento del correntista è esecuzione del mandato e il rapporto operativo è circoscritto tra ordinante e banca
art. 1269 c.c.
L'ordine di pagamento verso il terzo ha natura di delegatio solvendi: il delegato (chi riceve l'ordine) non assume automaticamente un'obbligazione verso il delegatario (il beneficiario) se non manifesta autonoma volontà di obbligarsi
art. 1705 c.c.
Il mandante può sostituirsi al mandatario solo nei confronti dei soggetti con cui il mandatario ha concluso il contratto oggetto del mandato; non può far valere diritti derivanti da un diverso contratto
art. 360, primo co., n. 3 c.p.c.
Norma recante il motivo di cassazione invocato (violazione di legge), utilizzata dalla ricorrente per censurare la valutazione di diritto della corte d'appello
art. 380-bis c.p.c.
Richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.; rilevante ai fini processuali ma non sostanziali
art. 378 c.p.c.
Consente il deposito di memorie difensive in vista della trattazione successiva; citata per completezza procedurale
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiama l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente qualora dovuto; disposizione di natura processuale e tributaria collegata al deposito del ricorso
Massime di principio
- Quando il pagamento è stato disposto tramite conto corrente, l'ordine di bonifico è, di regola, esecuzione di un mandato e nei confronti del beneficiario assume la forma di delegatio solvendi: il beneficiario non acquisisce automaticamente un'azione diretta contro la banca se questa non ha assunto espressamente un'obbligazione verso di lui
- L'irrevocabilità del mandato conferito "nell'interesse del terzo" (art. 1723, 2° co.) rende il mandato non revocabile dal mandante ma non crea di per sé un diritto del terzo a pretendere l'esecuzione dal mandatario in assenza di un patto che gli attribuisca tale posizione giuridica
- Il danno derivante dall'inadempimento contrattuale tra debitore e creditore è tipicamente azionabile con i rimedi contrattuali verso il debitore; la responsabilità extracontrattuale della banca o del direttore richiede il concreto accertamento di un comportamento illecito autonomo rispetto all'inadempimento contrattuale (es. comportamenti colposi o dolosi che abbiano cagionato un danno non iure)
- Per far valere pretese contro la banca è quindi necessario dimostrare (i) che la banca abbia assunto un'obbligazione verso il terzo (ad es. clausola specifica del mandato), oppure (ii) che la banca abbia agito oltre i limiti del mandato o con consapevole mala fede, oppure (iii) l'esistenza di un collegamento negoziale diretto tra banca e creditore
- In situazioni analoghe il creditore dovrebbe prioritariamente esperire i rimedi contrattuali nei confronti del proprio debitore e verificare i termini contrattuali del mandato/ordine di pagamento; solo in presenza di elementi che dimostrino un'autonoma obbligazione o un comportamento illecito della banca conviene valutare azioni verso quest'ultima
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