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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25209/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il fallimento della Cedib aveva chiesto la nullità per illiceità della causa (frodi alla legge) degli atti di compravendita del 15/6/2001 e 3/6/2002 nonché del contratto di finanziamento del 18/6/2001 e delle ipoteche costituite, sostenendo che le operazioni erano finalizzate a sottrarre il patrimonio immobiliare ai creditori. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata di nullità per frode alla legge; la Corte d'Appello di Bari aveva confermato. I ricorrenti (Fino 1 e BPB) hanno impugnato in cassazione sostenendo, fra l'altro, che la frode alla legge non poteva essere desunta e che, in ogni caso, la fattispecie rientrava nell'ambito della frode ai terzi o della revocatoria, rimedi che non implicano la nullità assoluta del negozio. Inoltre sono emerse questioni processuali circa l'ammissibilità dell'intervento di Siena NPL, la validità di procure e la necessità di integrazione del contraddittorio verso tutti gli ex soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento ex art.111 c.p.c. proposto da Siena NPL 2018. Ha ritenuto fondato il motivo principale del ricorso incidentale della Banca Popolare di Bari: la Corte territoriale ha erroneamente qualificato i negozi contestati come nulli per frode alla legge (illecita causa), mentre la giurisprudenza di questa Corte esclude che ogni negozio che danneggi i creditori sia automaticamente nullo per illiceità della causa; laddove l'operazione sia funzionale a preferire alcuni creditori a danno di altri il rimedio pertinente è l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e non la nullità ex art. 1344 c.c. Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso incidentale (terzo motivo) e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito conformemente ai principi di diritto indicati. Ha respinto altri profili di censura e ha disposto che il giudice di rinvio pronunci sulle spese di grado.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Disciplina l'intervento nel processo; la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento tardivo del successore a titolo particolare (Siena NPL) notificato oltre il termine annuale di impugnazione.

  • art. 83 c.p.c.

    Regola la procura alle liti; per i procedimenti anteriori al 4/7/2009 la procura, se non apposta in occasione del ricorso o controricorso, deve essere in atto pubblico o scrittura privata autenticata; la procura su foglio separato è valida se congiunta materialmente.

  • art. 327 c.p.c.

    Termine di impugnazione lungo annuale: riferimento per la valutazione della tempestività dell'intervento in cassazione.

  • art. 331 c.p.c.

    Integrazione del contraddittorio: la necessità di notificare l'impugnazione anche agli altri ex soci poteva rendere necessario ordine di integrazione, ma è stata resa superflua dall'esito del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Potere della Cassazione di cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte d'Appello per nuovo esame di merito; utilizzato per disporre la cassazione e il rinvio.

  • art. 385 c.p.c.

    Attribuzione della decisione sulle spese al giudice del rinvio; la Corte ha rimesso la pronuncia sulle spese al giudice del rinvio.

  • art. 1344 c.c.

    Norma sulla causa illecita: la Corte ribadisce che la violazione di norme imperative non sempre determina la nullità del contratto e che occorre valutare se il legislatore abbia previsto rimedi alternativi.

  • art. 1418 c.c.

    Sanzione della nullità: la Corte richiama il principio che la nullità per illiceità della causa non si applica automaticamente in mancanza di una norma che la disponga.

  • art. 2740 c.c.

    Norma sulla responsabilità patrimoniale del debitore: la Corte osserva che non ha natura di norma imperativa idonea a determinare automaticamente la nullità; la Corte d'Appello aveva individuato in tale norma la regola elusa, ma la Cassazione ha ritenuto errata tale qualificazione.

  • art. 2901 c.c.

    Azione revocatoria ordinaria: la Corte indica che, quando il negozio è finalizzato a pregiudicare creditori, il rimedio corretto è l'azione revocatoria, che rende l'atto inefficace solo verso il creditore che la esercita, e non la nullità per illiceità della causa.

  • art. 2652 n. 6) c.c.

    Tutela dei diritti reali trascritti: la Corte richiama il principio secondo cui il terzo che acquista diritti trascritti anteriormente alla domanda giudiziale conserva tutela salvo prova di malafede, che grava sul ricorrente che invoca la lesione di tali diritti.

  • art. 112 c.p.c.

    Regole sull'istruzione probatoria nel processo di appello; richiamata nelle censure ma non decisiva per il principio di diritto espresso.

Massime di principio

  • La semplice lesione degli interessi dei creditori da parte di un negozio tra parti non determina automaticamente la nullità per illiceità della causa; l'ordinamento dispone rimedi specifici (es. azione revocatoria) che vanno privilegiati.
  • Quando un atto è funzionale a preferire alcuni creditori rispetto ad altri (mutui, ipoteche contestuali ad operazioni di retrovendita), il rimedio tipico è l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non la dichiarazione automatica di nullità per frode alla legge.
  • Il giudizio di legittimità non consente interventi tardivi di successori a titolo particolare oltre i termini di impugnazione; l'intervento in cassazione è ammissibile solo se tempestivo secondo le regole processuali.
  • La prova della malafede della banca o del terzo acquirente di diritti trascritti (art. 2652 n.6 c.c.) grava su chi contesta la validità del diritto opponibile; semplici indizi non sono sufficienti senza gravità e precisione.
  • Nelle cause originate da procedimenti anteriori al 4/7/2009, la procura alle liti deve rispettare le forme richieste (atto pubblico o scrittura privata autenticata se non apposta in ricorso/controricorso), salvo che il foglio separato sia materialmente congiunto all'atto.
  • In presenza di plurimi interessati (es. ex soci), il corretto esercizio del diritto di difesa può richiedere l'integrazione del contraddittorio; tuttavia, talvolta l'esito favorevole di un'impugnazione notificata a tutti rende superflua tale integrazione.

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