Cassazione Civile, Sentenza n. 25253/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la tassazione in Italia di canoni per la concessione d'uso di un marchio corrisposti dalla consociata italiana Staff International S.p.A. alla società francese NEUF nei periodi aprile 2006-gennaio 2007 e aprile 2007-gennaio 2010. L'Amministrazione ha applicato una ritenuta alla fonte del 5% sul lordo ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Italia-Francia, ritenendo che NEUF non potesse beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 26‑quater del d.P.R. n. 600/1973 (attuazione della Direttiva 2003/49/CE) per non rientrare, per forma societaria (S.A.S.), nell'allegato A della direttiva. NEUF ha chiesto il rimborso, ha impugnato il silenzio‑rifiuto e ha dedotto violazione dei principi di libertà di prestazione di servizi e di non discriminazione (art. 56 e 18 TFUE) nonché la possibilità di un'interpretazione teleologica/sistematica che avrebbe dovuto far rientrare la S.A.S. nell'ambito applicativo dell'allegato A.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente la violazione del principio di non discriminazione, osservando che la Convenzione Italia‑Francia (art. 12 e art. 24) prevede la ritenuta sul lordo ma garantisce il credito d'imposta in Francia, eliminando il rischio di doppia imposizione e quindi ogni discriminazione irrazionale. Quanto all'accesso all'esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE (attuata dall'art. 26‑quater del d.P.R. 600/1973), la Corte ha rilevato che la S.A.S. non era ricompresa nell'allegato A della direttiva; la distinzione tra S.A. e S.A.S. è fondata su differenze sostanziali (gestione e modalità di tassazione) e l'elenco dell'allegato A non può essere esteso giudizialmente, essendo necessaria una modifica normativa/dirigente. Per tali ragioni la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata ritenuta non necessaria. Il ricorso è stato dunque respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 8.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, art. 12 (royalties)
Stabilisce la possibilità di applicare una ritenuta (nella specie 5%) sul lordo dei canoni di fonte italiana; applicata dall'Amministrazione come limite alla tassazione in Italia
Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, art. 24 (eliminazione della doppia imposizione / credito d'imposta)
Prevede il diritto del beneficiario di ottenere un credito in Francia per l'imposta pagata in Italia; la Corte ha ritenuto che questo meccanismo elimina il rischio di doppia imposizione e sconfigge la ragione della discriminazione
Direttiva 2003/49/CE (sui pagamenti di interessi e royalties), allegato A
L'allegato A elenca le forme societarie che possono beneficiare dell'esenzione; la Corte ha ritenuto tale elenco vincolante/chiuso per l'applicazione pratica e che la S.A.S. non rientrava tra le forme contemplate
art. 26‑quater d.P.R. n. 600/1973
Norma di recepimento nazionale della Direttiva 2003/49/CE che disciplina l'esenzione dalla ritenuta sulle royalties; il giudice ha confermato l'esclusione dell'impresa francese perché la sua forma societaria non è ricompresa nell'allegato A
Art. 56, 57, 62, 64 e art. 18 TFUE (libertà di stabilimento e prestazione di servizi / non discriminazione)
La ricorrente invocava tali principi per censurare il regime fiscale; la Corte ha però ritenuto che non sussista una discriminazione ingiustificata in presenza del meccanismo convenzionale di credito e delle diversità dei sistemi fiscali, escludendo la violazione dei citati principi nel caso concreto
Art. 288, par. 3 TFUE (interpretazione delle direttive)
Invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva/teleologica della direttiva; la Corte ha ritenuto che non giustifichi l'estensione oltre le forme espressamente indicate nell'allegato A
La ricorrente chiedeva verifiche di compatibilità; la Corte ha ritenuto non necessaria la pronuncia della Corte di giustizia dato che la soluzione poteva essere raggiunta con le normali regole di interpretazione e con il riferimento al meccanismo di credito previsto dalla Convenzione
Massime di principio
- La presenza di una ritenuta convenzionale (soggetta ai limiti previsti dalla Convenzione bilaterale) non costituisce di per sé discriminazione se esiste un efficace meccanismo per eliminare la doppia imposizione (es. credito d'imposta nello Stato di residenza).
- Il beneficio previsto da una direttiva comunitaria attuata in diritto interno si applica solo alle categorie soggettive espressamente contemplate dall'allegato/elenchi attuativi; i giudici nazionali non possono estendere tale elenco per via teleologica ove sussistano differenze sostanziali tra le forme societarie.
- Per sostenere una violazione dei principi di libertà di prestazione di servizi o di non discriminazione è necessario dimostrare l'assenza di giustificazione obiettiva o di rimedi che eliminino la doppia imposizione; la mera differenza di trattamento formale legata alla residenza non è sufficiente.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è meno opportuna quando la questione può essere risolta mediante interpretazione delle norme nazionali e internazionali applicabili e quando non è dimostrata una palese violazione del diritto dell'Unione.
- Se si intende contestare l'esclusione di una determinata forma societaria dall'ambito di una direttiva, occorre fornire elementi concreti di identità sostanziale (gestione, regime fiscale, diritti e obblighi) e, in mancanza, la soluzione richiederà in genere un intervento legislativo/di modifica normativa a monte.
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