Sentenza del 22/03/2022 n. 9189 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009-2011 relativi a vari immobili (tra cui il foglio (---) particella (---) categoria D1), sostenendo che il Comune aveva calcolato l'imposta applicando una rendita catastale rivalutata pari a Euro 130.017 anziché la rendita di Euro 136,86 accertata con sentenza definitiva della CTP di Salerno n. 402/13/2006. Contestavano in particolare l'applicazione di un coefficiente di rivalutazione ("coefficiente K") e la correttezza della nuova rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la controversia effettivamente riguardasse la determinazione/rivalutazione della rendita catastale operata dall'Agenzia del Territorio e che detta rendita fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione autonoma dell'atto di variazione. La rendita modificativa risultava datata 1 dicembre 2008 e "messa in atti" il 12 dicembre 2008: perciò, ai sensi della normativa citata, l'amministrazione comunale ha legittimamente determinato la base imponibile ICI a partire dall'anno 2009 sulla nuova rendita. La Corte ha inoltre precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata, gli atti di attribuzione/modifica della rendita sono dichiarativi e utilizzabili dall'ente anche per annualità pregresse successivamente alla variazione materiale, ma la relativa impugnazione è autonoma e tempestiva (60 giorni) e qui non era stata esperita. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Stabilisce che per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti; la Corte ne richiama l'applicazione per la determinazione della base imponibile sugli immobili catastati.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Regola la determinazione del valore per gli immobili del gruppo D non iscritti in catasto mediante coefficienti ("K"); i ricorrenti avevano invocato erroneamente l'applicazione di tale comma, ma la Corte ha distinto i due ambiti.
La notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita rende l'atto efficace e decorre il termine per l'impugnazione; la giurisprudenza interpreta che la rendita notificata è utilizzabile dall'amministrazione anche per annualità pregresse successive alla variazione materiale, ma l'impugnazione dell'atto di variazione è autonoma (60 giorni) rispetto all'impugnazione dell'atto impositivo.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Richiamato come riferimento per i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali secondo i criteri previsti per la determinazione del valore.
D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 5, comma 2
Citato nel testo come norma concernente la regola generale sull'efficacia delle risultanze catastali annotate; la Corte richiama il principio che le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione (messa in atti).
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato dai ricorrenti come vizio di motivazione/errata applicazione della normativa tributaria; la Corte ha esaminato e respinto il motivo ritenendo corretta la qualificazione e la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La contestazione della determinazione della rendita catastale è autonoma rispetto all'impugnazione dell'atto impositivo: l'atto di variazione della rendita deve essere impugnato tempestivamente (entro 60 giorni dalla notifica) o diventa definitivo rispetto all'amministrazione.
- Se la variazione catastale è stata annotata (messa in atti) in data precedente all'anno d'imposta, l'amministrazione può legittimamente utilizzare la nuova rendita per determinare la base imponibile a partire dall'anno successivo alla messa in atti (qui: messa in atti 12/12/2008 → efficacia dal 2009).
- Gli atti attributivi o modificativi della rendita hanno natura dichiarativa/accertativa (non costitutiva): una volta divenuti definitivi, possono essere usati dall'ente anche per annualità pregresse successive alla variazione materiale, salvo che la rendita stessa non venga impugnata per tempo.
- Nel determinare la base imponibile per fabbricati iscritti in catasto va applicato il criterio della rendita moltiplicata per i moltiplicatori previsti (art.5 comma 2), mentre l'uso del 'coefficiente K' previsto dal comma 3 si riferisce a immobili non iscritti in catasto o specifici casi regolati dalla norma.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe: (a) verificare tempestivamente la data di notifica e di messa in atti della variazione catastale; (b) impugnare autonomamente l'atto di variazione della rendita entro il termine di legge se censurabile; (c) distinguere chiaramente le questioni di fatto sulla rendita catastale dalle questioni di calcolo della base imponibile per evitare decadenze processuali.
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