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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24359/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico pediatra aveva agito contro l'azienda sanitaria provinciale deducendo di aver svolto dal 2004 attività "in associazione" con altri pediatri e di aver quindi maturato il diritto a una specifica indennità prevista dagli accordi regionali, da erogarsi nei limiti di un budget e secondo graduatoria. Sosteneva che la graduatoria fosse errata perché la sua posizione era stata calcolata facendo decorrere l'ingresso in associazione dal 2011, data della comunicazione all'Ordine dei Medici, mentre la comunicazione di inizio dell'attività associata alla ASL/ASP risaliva al 2004. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'ha riformata ritenendo che il ricorso introduttivo non contenesse una specifica allegazione della posizione in graduatoria che il medico avrebbe occupato se fosse stata considerata la data corretta della comunicazione all'ASP, anche ai fini della verifica del contraddittorio, poiché l'unico controinteressato evocato era iscritto con data successiva e non anteriore a quella di ingresso in associazione del ricorrente. In Cassazione il medico ha dedotto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo, omesso esame della documentazione e dei fatti costitutivi della domanda; la Corte ha però ritenuto che la censura non colpisse la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, che era di natura processuale (incompletezza della domanda), e non la supposta omissione di esame della comunicazione del 2004.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva omesso di esaminare la comunicazione all'ASP, ma aveva invece deciso sul rilievo processuale dell'incompletezza della prospettazione attorea, in quanto mancava l'allegazione della posizione in graduatoria che sarebbe derivata dalla corretta decorrenza dell'attività associata. Il motivo di cassazione non conteneva una critica specifica a tale ratio decidendi, limitandosi a insistere sul merito della collocazione asseritamente utile (tra il 51° e il 53° posto) e su deduzioni generiche sulla non contestazione, senza indicare che tale collocazione fosse già stata allegata nel giudizio di primo grado. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto richiamato, ma abbia deciso sulla base di una diversa ratio processuale, non censurata specificamente nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un diverso profilo o insiste sul merito senza colpire la reale ragione della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non ricorre quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se la decisione si fonda poi su un rilievo processuale distinto.
  • Quando la domanda presuppone una graduatoria o una collocazione utile in una procedura selettiva, l'attore deve allegare in modo specifico gli elementi costitutivi della pretesa, inclusa la posizione che assumerebbe con la corretta valutazione dei fatti dedotti, se tale dato è posto a fondamento della domanda stessa.
  • La deduzione della non contestazione richiede specificità: occorre indicare che il fatto era stato chiaramente allegato nell'atto introduttivo e che la controparte non lo aveva contestato, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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