Cassazione Penale, Sentenza n. 13462/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro). Due motivi principali: 1) dedotta illegittimità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai carabinieri in assenza del difensore, ai sensi degli artt. 350 e 64 c.p.p., e vizio di motivazione perché tali dichiarazioni sarebbero state usate per accertare la responsabilità in relazione all'affidamento in custodia dell'autovettura sequestrata; 2) dedotta violazione e vizio di motivazione rispetto all'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la collaborazione processuale del ricorrente (consenso all'utilizzabilità della relazione di servizio e autoaccusa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e reiterativo: la Corte d'appello aveva fondato la responsabilità non sulle sole dichiarazioni ma su acquisizioni documentali pacifiche e convergenti; le dichiarazioni rese ai carabinieri erano contenute nella relazione di servizio acquisita con il consenso delle parti ex art. 493, comma 3 c.p.p., e comunque non decisive per il giudizio. Sul secondo motivo ha ritenuto la questione generica e inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito: il giudice di merito aveva motivatamente escluso le attenuanti richiamando i plurimi precedenti penali e la mancata indicazione del destinatario della consegna del mezzo. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale applicata per la fattispecie di sottrazione di cose sottoposte a sequestro; la condanna è stata confermata per l'accertato venir meno del possesso del mezzo affidato in custodia.
Riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni autoaccusatorie contenute nella relazione di servizio fossero utilizzabili e non decisive rispetto alla prova documentale complessiva.
Invocata dal ricorrente per contestare l'assenza del difensore al momento delle dichiarazioni; la Cassazione ha ritenuto la questione generica e non sufficiente a escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento.
art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente l'acquisizione in dibattimento di atti come la relazione di servizio con il consenso delle parti; la Corte ha richiamato tale acquisizione per legittimare l'uso delle dichiarazioni contenute nella relazione.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha valutato discretionarymente la non applicazione delle attenuanti, richiamando i precedenti penali e la mancata collaborazione effettiva nel recupero del bene.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma emergenziale che autorizza lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; richiamata per la forma di trattazione del processo.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'imputato alle forze di polizia, se contenute in una relazione di servizio acquisita con il consenso delle parti ex art. 493, comma 3 c.p.p., possono essere utilizzate in dibattimento e non sono automaticamente inutilizzabili per la sola assenza del difensore, specie se non decisive rispetto ad altre prove oggettive.
- Un motivo di ricorso che ripropone argomentazioni già affrontate e risolte dal giudice di merito senza esporre nuovi elementi o vizi specifici è generalmente considerato generico e può essere dichiarato inammissibile in Cassazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto soggettivo dell'imputato ma frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità non rivede apprezzamenti di merito immune da vizi.
- La sussistenza della responsabilità per sottrazione di cose sottoposte a sequestro richiede un accertamento fattuale sulla perdita di possesso e sulle giustificazioni del custode; prove documentali convergenti possono bastare a confermare la responsabilità anche se ci sono dichiarazioni autoaccusatorie.
- La cassazione non è sede per una nuova valutazione libera degli elementi probatori: è necessaria la dimostrazione di vizi di diritto o di motivazione per ottenere l'annullamento o la riforma della decisione di merito.
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