Cassazione Penale, Sentenza n. 45900/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per presunto "errore percettivo" della Corte di cassazione nella sentenza del 27/10/2022 (depositata 11/01/2023) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna in appello per associazione per delinquere, truffa, tentata truffa e intermediazione abusiva (art. 305, co. 2, d.lgs. 209/2005). Il ricorrente contestava in particolare che la Cassazione avesse dato per dimostrata la partecipazione di almeno tre persone al sodalizio (indicando Chieffi e Kovacs insieme al Di Gennaro) nonostante la mancata o non definitiva condanna di quei soggetti, e deduceva inoltre l'insussistenza del reato di intermediazione sulla base della falsità delle polizze.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e in parte per essere stato proposto con motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 625-bis. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore percettivo ma una valutazione di merito compiuta coerentemente dalla Corte d'appello e correttamente valorizzata dalla Cassazione; la circostanza del proscioglimento successivo per prescrizione di uno degli imputati e del patteggiamento di un altro non smentisce la ricostruzione della partecipazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è ammesso unicamente per "errore percettivo" (svista o equivoco) della Corte di cassazione nella lettura degli atti; non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni di merito o valutazioni probatorie che riflettano un giudizio logico-giuridico.
art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005
art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005
Norma richiamata per la fattispecie di intermediazione abusiva nel settore assicurativo; la Corte ha ritenuto che la questione interpretativa relativa alla configurabilità del reato non possa essere risolta con il ricorso per errore di fatto senza la dimostrazione di un errore percettivo.
Il patteggiamento (applicazione di pena) nei confronti di un coimputato non esclude né smentisce automaticamente la sua partecipazione a fatti ricostruiti in altro giudizio; pertanto la presenza di un patteggiamento non costituisce di per sé prova di errore percettivo.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 16103/2002; Sez. U., n. 18651/2015; Sez. U., n. 37505/2011)
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile); Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni); Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
I precedenti chiariscono la nozione di errore di fatto utile ai fini dell'art. 625-bis: deve trattarsi di un errore percettivo nella lettura degli atti che abbia influenzato la decisione; sono escluse le contestazioni attinenti al giudizio di merito o a valutazioni probatorie.
Massime di principio
- Il ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori percettivi evidenti (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Cassazione; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o ricostruzioni probatorie argomentate.
- La successiva assoluzione, proscioglimento per prescrizione o patteggiamento di altri imputati non determina automaticamente un errore percettivo della Corte che li aveva ritenuti partecipi: occorre dimostrare che la Corte di cassazione abbia frainteso o travisato gli atti interni in modo tale da alterare la decisione.
- Le censure relative all'interpretazione di fattispecie penali (es. nozione di intermediazione assicurativa) richiedono un percorso motivazionale e non sono adeguatamente trattabili tramite il rimedio per errore di fatto, salvo che non emerga un errore percettivo specifico e dimostrabile.
- Per ottenere l'accoglimento è necessario articolare con precisione quale passaggio della motivazione costituisce errore percettivo e dimostrare il nesso tra tale errore e l'esito della decisione; semplici affermazioni di discordanza o nuove valutazioni probatorie risultano inammissibili.
- La Corte valuta la coerenza tra motivazione della Corte d'appello e decisione della Cassazione: se la Cassazione ha fatto riferimento a elementi di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito, è difficile che un ricorso ex art. 625-bis venga accolto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45713/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45714/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45715/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45716/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45717/2023 del 14/11/2023
- Sentenza penale · 14 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45718/2023 del 14/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →