Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45900/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per presunto "errore percettivo" della Corte di cassazione nella sentenza del 27/10/2022 (depositata 11/01/2023) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna in appello per associazione per delinquere, truffa, tentata truffa e intermediazione abusiva (art. 305, co. 2, d.lgs. 209/2005). Il ricorrente contestava in particolare che la Cassazione avesse dato per dimostrata la partecipazione di almeno tre persone al sodalizio (indicando Chieffi e Kovacs insieme al Di Gennaro) nonostante la mancata o non definitiva condanna di quei soggetti, e deduceva inoltre l'insussistenza del reato di intermediazione sulla base della falsità delle polizze.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e in parte per essere stato proposto con motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 625-bis. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore percettivo ma una valutazione di merito compiuta coerentemente dalla Corte d'appello e correttamente valorizzata dalla Cassazione; la circostanza del proscioglimento successivo per prescrizione di uno degli imputati e del patteggiamento di un altro non smentisce la ricostruzione della partecipazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella causa dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è ammesso unicamente per "errore percettivo" (svista o equivoco) della Corte di cassazione nella lettura degli atti; non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni di merito o valutazioni probatorie che riflettano un giudizio logico-giuridico.

  • art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005

    art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005

    Norma richiamata per la fattispecie di intermediazione abusiva nel settore assicurativo; la Corte ha ritenuto che la questione interpretativa relativa alla configurabilità del reato non possa essere risolta con il ricorso per errore di fatto senza la dimostrazione di un errore percettivo.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il patteggiamento (applicazione di pena) nei confronti di un coimputato non esclude né smentisce automaticamente la sua partecipazione a fatti ricostruiti in altro giudizio; pertanto la presenza di un patteggiamento non costituisce di per sé prova di errore percettivo.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 16103/2002; Sez. U., n. 18651/2015; Sez. U., n. 37505/2011)

    Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile); Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni); Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)

    I precedenti chiariscono la nozione di errore di fatto utile ai fini dell'art. 625-bis: deve trattarsi di un errore percettivo nella lettura degli atti che abbia influenzato la decisione; sono escluse le contestazioni attinenti al giudizio di merito o a valutazioni probatorie.

Massime di principio

  • Il ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori percettivi evidenti (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Cassazione; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o ricostruzioni probatorie argomentate.
  • La successiva assoluzione, proscioglimento per prescrizione o patteggiamento di altri imputati non determina automaticamente un errore percettivo della Corte che li aveva ritenuti partecipi: occorre dimostrare che la Corte di cassazione abbia frainteso o travisato gli atti interni in modo tale da alterare la decisione.
  • Le censure relative all'interpretazione di fattispecie penali (es. nozione di intermediazione assicurativa) richiedono un percorso motivazionale e non sono adeguatamente trattabili tramite il rimedio per errore di fatto, salvo che non emerga un errore percettivo specifico e dimostrabile.
  • Per ottenere l'accoglimento è necessario articolare con precisione quale passaggio della motivazione costituisce errore percettivo e dimostrare il nesso tra tale errore e l'esito della decisione; semplici affermazioni di discordanza o nuove valutazioni probatorie risultano inammissibili.
  • La Corte valuta la coerenza tra motivazione della Corte d'appello e decisione della Cassazione: se la Cassazione ha fatto riferimento a elementi di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito, è difficile che un ricorso ex art. 625-bis venga accolto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.