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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37262/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, decidendo in sede di rinvio, aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 512, 526 e 125 c.p.p.), sostenendo che la corte territoriale ha omesso di valutare le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da tre migranti (Makki Maher, Hraki Abdel Rahaman, Alnajj Rashia) che, in fotografia, avevano riconosciuto il Manneh come lo "scafista". Tali dichiarazioni, per il Procuratore Generale, sono utilizzabili perché la difesa non aveva contestato la loro acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; non v'è prova che l'irreperibilità dei dichiarante fosse volontaria (art. 526 c.p.p.); inoltre la corte del rinvio non ha adeguatamente verificato se le dichiarazioni predibattimentali fossero corroborate da elementi di riscontro e compatibili con le altre risultanze, come richiesto dalla giurisprudenza e dalla Corte EDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la corte territoriale per avere omesso la valutazione delle dichiarazioni predibattimentali e per non avere applicato i principi richiamati nella sentenza di annullamento con rinvio (tra cui la necessità di accertare adeguate garanzie procedurali e la presenza di elementi di riscontro). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati (valutazione delle dichiarazioni dei migranti, verifica di eventuali riscontri e confronto con le dichiarazioni della teste Zawawi Lama).

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    Disciplina l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone irreperibili; la Corte ha ritenuto che, ove la difesa non abbia sollevato specifici rilievi in sede di appello, non può contestarsi l'acquisizione e tali dichiarazioni vanno comunque valutate sul loro valore probatorio alla luce delle garanzie procedurali e dei riscontri.

  • art. 526 c.p.p.

    Regola l'uso delle dichiarazioni predibattimentali e l'eventuale ostacolo derivante dall'irreperibilità del dichiarante; la Corte osserva che l'irreperibilità non è di per sé ostativa all'utilizzabilità se non emerge che sia stata volontaria per sottrarsi al contraddittorio.

  • art. 125 c.p.p.

    Principio generale di valutazione della prova da parte del giudice: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la valutazione delle prove e il confronto delle dichiarazioni predibattimentali con le altre risultanze.

  • art. 627 c.p.p.

    Norma che disciplina la decisione in sede di rinvio; richiamata in quanto la sentenza di appello è stata resa nella fase di rinvio disposta dalla Cassazione.

  • d.lgs. n. 286/1998 (art. 12, comma 3, lett. a), b), 3-bis, 3-ter, lett. b))

    Normativa sostanziale relativa ai reati connessi al traffico di migranti; indica le fattispecie contestate all'imputato (conducente dell'imbarcazione, etc.).

  • Giurisprudenza Corte EDU (sent. Al-Khawaja e Tahery; sent. Schatschaachwili)

    Principi indicati dalla Corte EDU, richiamati dalla Cassazione: le dichiarazioni predibattimentali possono costituire la base esclusiva e determinante di condanna solo se rese in presenza di adeguate garanzie procedurali e se controbilanciate da elementi di riscontro che ne corroborino l'attendibilità.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate per l'accertamento della responsabilità anche come base determinante, ma solo se sussistono adeguate garanzie procedurali e elementi di riscontro che ne corroborino il contenuto.
  • Se la difesa non contesta in modo specifico l'acquisizione delle dichiarazioni in sede di appello, non può poi mettere in discussione la legittimità della loro ammissione; resta invece obbligatorio valutare il loro valore probatorio.
  • L'irreperibilità dei dichiaranti non impedisce automaticamente l'utilizzo delle loro dichiarazioni: occorre valutare se l'irreperibilità sia imputabile alla volontà di sottrarsi al contraddittorio; in mancanza di elementi che dimostrino tale volontà, le dichiarazioni possono essere considerate.
  • Le dichiarazioni rese in dibattimento non hanno di per sé valore probatorio privilegiato rispetto a dichiarazioni predibattimentali: il giudice deve confrontare le diverse risultanze e verificare la compatibilità e la presenza di elementi di riscontro.
  • L'omissione da parte del giudice di merito di una motivata valutazione delle dichiarazioni predibattimentali e dei riscontri può determinare annullamento della decisione in Cassazione e rinvio per nuovo esame.
  • In casi di reati con dichiaranti esteri/irrintracciabili, è particolarmente importante documentare le garanzie procedurali (presenza di interprete, verbalizzazione, modalità di raccolta) per evitare che le dichiarazioni vengano ritenute inattendibili.

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