Cassazione Civile, Ordinanza n. 33932/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto, da un lato, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo del decreto all'ufficio competente della Procura; dall'altro, ha contestato che il giudice di merito non avesse considerato un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. Sosteneva quindi che il termine per opporsi non potesse decorrere come ritenuto dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in via preliminare la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente da sola a determinare l'inammissibilità. Ha aggiunto, comunque, che anche nel merito le censure erano inammissibili: il provvedimento di liquidazione poteva considerarsi portato a conoscenza del destinatario anche tramite forme equipollenti alla comunicazione tipica, purché idonee a consentirne l'effettiva conoscenza; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l'annotazione "al visto PM" del 19.11.2018 e la mancata prova di una conoscenza successiva non imputabile, ritenendo l'opposizione del 28.9.2020 tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla per le spese, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
utilizzato per la proposta di definizione in camera di consiglio
richiamato nel combinato disposto per la comunicazione del provvedimento
richiamato nel combinato disposto per la comunicazione del provvedimento
ritenuto applicabile anche ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; il termine lungo decorre dalla pubblicazione e rende tardiva l'opposizione proposta dopo quasi due anni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario per la sua ammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente realizzata anche in forma equipollente rispetto a quella tipica, purché sia assicurata la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Quando il provvedimento ha contenuto decisorio e non risulti notificato o comunicato, l'impugnazione resta soggetta comunque al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- Per superare la tardività dell'impugnazione non basta allegare difficoltà organizzative dell'ufficio destinatario: occorre dimostrare l'assenza di conoscenza del provvedimento per causa non imputabile.
- La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non può essere condannata alle spese processuali, anche in caso di soccombenza, quando resiste o ricorre nel processo civile.
Come è indicizzato
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