Cassazione Penale, Sentenza n. 33203/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di massima gravità invece degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 co. 3‑bis c.p.p.; contestava che il pericolo di reiterazione fosse motivato solo sull'ingente quantitativo di stupefacente senza considerare l'incensuratezza, la giovane età e la convivenza con moglie e figlio; rilevava che lo stupefacente non era detenuto presso il suo domicilio e che la confessione avrebbe dovuto essere valutata favorevolmente nella prognosi cautelare.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale della Libertà che ha valorizzato: l'arresto in flagranza, la disponibilità di chiavi dell'appartamento dove era custodito l'ingente carico di sostanza stupefacente (circa 20 kg di marijuana, convertita in dosi nell'istruttoria), la presenza di materiale per il confezionamento e i contatti con Salvatore Patanè (trovato con 2 kg e 6.000 euro). La Corte ha osservato che l'incensuratezza e la confessione, in presenza di un quadro indiziario particolarmente pregnante e di elementi che denotano professionalita nella detenzione e nel confezionamento, non erano idonee a escludere il rischio di reiterazione e giustificavano la misura carceraria. Ha inoltre rilevato che la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta troppo tardi per essere considerata. Per effetto dell'inammissibilita il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c. 1‑ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, co. 3‑bis c.p.p.
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale della Libertà secondo cui, alla luce dell'ingente quantitativo di droga, della disponibilita di una base logistica, del materiale di confezionamento e dei contatti con terzi, sussiste un concreto e elevato rischio di reiterazione che giustifica la misura cautelare piu grave rispetto agli arresti domiciliari. Si sottolinea che la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la logicita e la congruita della motivazione.
art. 94 c. 1‑ter disp. att. c.p.p.
art. 94 c. 1‑ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico dell'istituto penitenziario successivi alla pronuncia, la corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto per gli effetti di competenza.
Massime di principio
- Il quantitativo ingente di stupefacente e la presenza di materiale per il confezionamento sono valutati dai giudici come indici di professionalita e inserimento in circuiti criminali, aumentando la probabilita di applicazione della custodia in carcere.
- L'incensuratezza e la giovane eta da sole non escludono il pericolo di reiterazione quando il quadro indiziario è pregnante; si richiede che elementi favorevoli siano concreti e idonei a confutare i profili di pericolo evidenziati.
- La confessione o ammissione di fatti puo avere valore favorevole, ma perde efficacia se non accompagnata da elementi di collaborazione utili alle indagini o se il quadro probatorio è particolarmente grave.
- Il fatto che la droga non sia trovata nel domicilio formale del ricorrente non esclude la detenzione cautelare se il soggetto aveva disponibilita o controllo di una base logistica riconducibile alla condotta (es. chiavi, accessi, materiale custodito).
- In Cassazione il controllo è limitato a verificare la logicita, la congruita e la sufficiente motivazione del provvedimento impugnato; non è consentita la riconsiderazione in fatto degli elementi probatori che sono di competenza del Gip e del Tribunale del riesame.
- La rinuncia o modificazione del ricorso comunicata tardivamente, dopo l'udienza camerale o a decisione ormai adottata, potrebbe non essere presa in considerazione.
Testo integrale
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