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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20424/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva determinato sinteticamente il reddito di una contribuente per le annualità 2005 e 2006, in assenza di dichiarazione dei redditi. La contribuente aveva contestato sia i calcoli sia i presupposti dell'accertamento; in primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva solo parzialmente accolto il ricorso riducendo gli imponibili. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto integralmente l'impugnazione della contribuente, ritenendo illegittimo l'accertamento per insufficiente motivazione del redditometro e per avere la contribuente dimostrato una capacità reddituale alternativa. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza di appello. Tuttavia, nel giudizio di legittimità non risulta provato il perfezionamento della notificazione del ricorso, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento e non essendo stata chiesta rimessione in termini o altra attività sanante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, mediante produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha depositato la documentazione attestante l'esito della notifica, non ha chiesto rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., né ha dimostrato di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso di ricevimento. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    norma base dell'accertamento sintetico del reddito impiegato dall'Ufficio nella vicenda sostanziale

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per la notificazione a mezzo del servizio postale effettuata dall'UNEP

  • art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890

    consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento, necessario per provare il perfezionamento della notifica

  • art. 291 c.p.c.

    non ritenuto applicabile per sanare la mancata produzione dell'avviso di ricevimento nelle circostanze del caso

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato come base per una eventuale rimessione in termini, subordinata alla prova dell'avvenuta tempestiva attivazione del notificante

  • art. 111 Cost.

    evocato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo, incompatibile con rinvii per consentire il deposito tardivo dell'avviso

  • art. 325 c.p.c.

    utilizzato come parametro temporale per la tempestiva riattivazione del processo notificatorio in caso di esito negativo non imputabile al notificante

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, quando la notificazione dell'atto introduttivo sia stata eseguita a mezzo posta, il ricorrente deve dimostrare il perfezionamento della notifica mediante produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che possa essere concesso un termine per il deposito, salvo che la parte chieda e ottenga la rimessione in termini dimostrando di essersi tempestivamente attivata per ottenere il duplicato dell'avviso presso l'amministrazione postale.
  • In caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e compiere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, restando fermo un limite temporale rigoroso e la necessità di prova di eventuali circostanze eccezionali.
  • L'assenza di attività difensiva dell'intimato non esonera il ricorrente dall'onere di provare il perfezionamento della notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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