Cassazione Penale, Ordinanza n. 30530/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione il Tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Torino del 13 ottobre 2016, applicando l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Il condannato ha ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il reato commesso nel quinquennio, richiamato come presupposto della revoca, era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e che, pertanto, non potendo produrre effetti penali, non poteva giustificare la revoca della sospensione condizionale. Chiedeva in sostanza di escludere che quel precedente potesse essere valorizzato ai fini della decadenza dal beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, ai fini della revoca ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p., rileva il solo fatto che sia stato commesso un ulteriore reato nel quinquennio di sospensione, a prescindere dal fatto che il reato medesimo sia stato in seguito dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione o ai sensi dell'art. 445 c.p.p. La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e costituisce presa d'atto di una decadenza già verificatasi ope legis. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La commissione di un ulteriore reato nel quinquennio comporta la revoca della sospensione condizionale della pena; la revoca opera come atto dichiarativo di una decadenza già maturata per legge.
La dichiarazione di estinzione del reato non impedisce la revoca della sospensione condizionale quando sia accertato il fatto della commissione di un nuovo reato nel periodo di prova.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un nuovo reato nel quinquennio, è decisivo l'accertamento del fatto storico della commissione dell'ulteriore reato, non il permanere della sua rilevanza penale al momento della decisione.
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e non costitutiva: il giudice dell'esecuzione prende atto di una decadenza già verificatasi ex lege.
- La successiva estinzione del reato commesso nel periodo di sospensione non impedisce la revoca del beneficio, se resta accertata la consumazione del nuovo illecito nel termine rilevante.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una lettura alternativa degli atti o della disciplina applicabile, senza evidenziare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale non manifestamente infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →