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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23057/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel settore finanziario, cessato per recesso della preponente in conseguenza di un comportamento dell'agente ritenuto grave e tale da integrare giusta causa. In appello la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado: ha escluso il diritto della preponente a un'indennità sostitutiva del preavviso, ha negato all'agente le provvigioni e i bonus relativi al prodotto "Aviva Previdenza" sia per il periodo precedente sia per quello successivo alla convenzione con la società prodotto, ritenendo insufficienti le allegazioni e i dati numerici posti a base della domanda, ma ha condannato la banca a pagare una somma per fatture rimaste insolute. La preponente ha proposto ricorso principale con cinque motivi: ha sostenuto di avere diritto, per analogia con la disciplina del lavoro subordinato e dell'agenzia, all'indennità sostitutiva del preavviso anche quando recede per giusta causa; ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dell'indennità di preavviso già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado; ha dedotto omessa pronuncia e omesso esame sulla restituzione delle provvigioni pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; ha censurato la condanna al pagamento delle fatture residue eccependo la compensazione con il proprio controcredito e la violazione del principio di non contestazione. L'agente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando, tra l'altro, che la Corte d'appello avesse valorizzato in modo errato una dichiarazione scritta sul tentativo di storno di promotori, avesse confuso la disciplina del monomandato con quella sulla titolarità del portafoglio clienti, avesse erroneamente ritenuto generiche le allegazioni sulle provvigioni Aviva, e avesse negato illegittimamente l'esperimento di strumenti istruttori e informativi necessari a provare i propri crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo sussistente l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dell'indennità di preavviso corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado; ha rigettato il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, dichiarando il quarto assorbito e comunque inammissibile. Ha accolto il terzo e il quinto motivo del ricorso incidentale, nei limiti in cui censuravano la mancata considerazione della domanda provvigionale relativa al prodotto Aviva Previdenza e il mancato svolgimento di adeguata istruttoria: la Corte ha precisato che, una volta concluso l'accordo tra la preponente e la società prodotto, non vi era più un ostacolo giuridico al riconoscimento di provvigioni e bonus, e che il giudice di merito avrebbe dovuto consentire all'agente di assolvere l'onere probatorio anche mediante istruttoria e strumenti di esibizione/informazione. Sono stati rigettati gli altri motivi incidentali, ritenuti in parte inammissibili o privi di specificità. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1750 c.c.

    disciplina il recesso nel contratto di agenzia e i termini di preavviso, ma non prevede un'indennità sostitutiva del preavviso in favore del preponente che receda per giusta causa

  • art. 1751 c.c.

    prevede l'indennità di cessazione a favore dell'agente, salvo il recesso per giusta causa da parte del preponente

  • art. 2119 c.c.

    non è estensibile analogicamente per riconoscere al datore/preponente un'indennità sostitutiva del preavviso, poiché la norma attribuisce tale diritto al lavoratore e non al datore

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice d'appello, accolto il gravame e la domanda restitutoria, deve pronunciarsi espressamente sulla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi dedotti

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    parametro del sindacato per nullità della sentenza, incluso il vizio da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne rileva l'inconferenza quando la censura riguarda in realtà l'omessa pronuncia

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo sulla compensazione, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire la decisione impugnata

  • art. 1252 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di compensazione, senza esito favorevole

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non può essere invocato per superare l'insussistenza del controcredito opposto in compensazione o per ottenere un riesame del merito

  • art. 20.13 del contratto di agenzia

    richiamato dalla banca come clausola attributiva del diritto alla compensazione a favore della preponente, ma non sufficiente a fondare il credito invocato in mancanza del presupposto sostanziale

Massime di principio

  • Nel contratto di agenzia, il preponente che recede per giusta causa non ha diritto, in mancanza di una specifica previsione normativa o contrattuale, a un'indennità sostitutiva del preavviso; non è consentita un'estensione analogica della disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato.
  • La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere espressamente decisa dal giudice d'appello quando la sentenza venga riformata e la domanda restitutoria sia stata ritualmente proposta; la sua omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • In materia di provvigioni dell'agente, una volta venuto meno l'ostacolo giuridico rappresentato dalla mancanza di accordo tra preponente e società prodotto, il giudice deve esaminare la domanda nel merito e consentire l'assolvimento dell'onere probatorio anche mediante gli strumenti istruttori e di esibizione idonei a ricostruire i singoli affari conclusi.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi del credito provvigionale resta a carico dell'agente, ma gli obblighi informativi del preponente e gli strumenti processuali di acquisizione documentale possono essere utilizzati per porlo concretamente in condizione di fornire tale prova.
  • La compensazione non può essere utilizzata per neutralizzare un credito quando il controcredito opposto non è effettivamente spettante secondo l'ordinamento o il contratto applicabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia non può essere utilmente trasformato in censura di omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di vizi logicamente incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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