Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La dipendente, addetta presso una sede aziendale, era stata contestata per avere presentato più note di rimborso spese tra giugno e novembre 2017 e una ulteriore nota a dicembre 2017 con indicazione della cilindrata del veicolo ritenuta errata, ottenendo rimborsi non dovuti. Dopo le giustificazioni, la società le aveva intimato licenziamento per giusta causa senza preavviso. In primo grado il Tribunale aveva prima disposto la reintegrazione e poi, in sede di opposizione ex L. n. 92/2012, aveva dichiarato risolto il rapporto con sola tutela indennitaria; la Corte d'appello aveva confermato. La lavoratrice ricorreva per cassazione sostenendo che, ai fini della tutela reale, il fatto contestato dovesse essere valutato come fatto giuridico e non materiale e che, in base alle risultanze istruttorie, la sua condotta fosse improntata a buona fede e quindi insussistente sotto il profilo disciplinare; inoltre contestava l'applicazione della tutela indennitaria, assumendo che l'infedele compilazione della nota spese rientrasse nelle ipotesi del CCNL punite con sanzione conservativa. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale deducendo che la condotta integrasse giusta causa, o quantomeno giustificato motivo soggettivo, in quanto stratagemma doloso volto a conseguire indebiti rimborsi e lesivo irreparabilmente del vincolo fiduciario; con il secondo motivo lamentava l'erronea valorizzazione presuntiva degli elementi probatori e la falsa applicazione delle regole sulle presunzioni e sulla valutazione della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della lavoratrice e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse accertato in fatto, con motivazione congrua e non sindacabile in legittimità, che la condotta fosse connotata da colpa grave ma non da dolo, escludendo sia la tesi della buona fede assoluta della dipendente sia quella della collusione fraudolenta prospettata dalla società. Ha inoltre condiviso l'esclusione dell'applicabilità delle previsioni del CCNL invocate dalla lavoratrice, osservando che la negligente compilazione delle note di rimborso, incidente su un piano successivo all'espletamento delle mansioni, non rientrava nelle fattispecie tipizzate dagli artt. 137 e 138 CCNL richiamati. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché miravano a un riesame del merito, sia sulla valutazione della gravità e proporzione della sanzione espulsiva, sia sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo e del ragionamento presuntivo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale delle censure di violazione di legge proposte da entrambe le parti

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte richiama il nuovo limite al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, ritenendo insindacabile l'accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    la tutela applicabile è quella indennitaria quando il fatto sussiste, è disciplinarmente rilevante ma la sanzione espulsiva è sproporzionata

  • art. 1, co. 42, l. n. 92 del 2012

    viene invocato dalla lavoratrice per sostenere l'insussistenza del fatto contestato ai fini della tutela reintegratoria

  • artt. 137 e 138 CCNL di categoria

    le previsioni collettive non ricomprendono la negligente compilazione delle note di rimborso carburante, poiché riguardano condotte diverse e più strettamente connesse alla disciplina del lavoro e alle specifiche ipotesi tipizzate

  • art. 1104 c.c.

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale tra le norme asseritamente violate

  • art. 2106 c.c.

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale in tema di sanzioni disciplinari

  • art. 2118 c.c.

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale a sostegno della giusta causa

  • art. 3 l. n. 604 del 1966

    richiamato dalla società nel ricorso incidentale per il giustificato motivo soggettivo

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è inammissibile quando mira solo a ottenere una nuova valutazione delle prove e non denuncia l'utilizzo di prove non dedotte o illegali

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo nei casi di utilizzazione distorta delle prove legali o di attribuzione ad esse di valore di piena prova

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la prova presuntiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; non serve un nesso causale assolutamente necessario ma un giudizio di probabilità fondato su gravità, precisione e concordanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in presenza dell'esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la valutazione della gravità della condotta disciplinare e della sua attitudine a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario appartiene al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione logica e congrua.
  • La verifica della proporzionalità tra infrazione e licenziamento è un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, non può essere sostituito dalla diversa valutazione della parte ricorrente.
  • Ai fini dell'applicazione della tutela contro il licenziamento illegittimo, occorre distinguere tra insussistenza del fatto contestato e mero difetto di proporzionalità della sanzione: se il fatto è accertato e disciplinarmente rilevante ma il recesso è eccessivo, può trovare applicazione la tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.
  • La qualificazione della condotta rispetto alle clausole del contratto collettivo richiede un confronto con le fattispecie tipizzate: non ogni irregolarità documentale o contabile rientra nelle ipotesi sanzionatorie previste per condotte tenute durante l'esecuzione delle mansioni.
  • In sede di legittimità, le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando si alleghi l'uso di prove non dedotte, l'omesso rispetto di prove legali o l'attribuzione a prove valutative di efficacia vincolante; non basta contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La prova per presunzioni è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può desumere il fatto ignoto da indizi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del normale andamento delle cose, senza necessità di un nesso causale esclusivo e assoluto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.