Cassazione Civile, Ordinanza n. 23052/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, con qualifica di quadro e mansioni di responsabile di settore presso l’aeroporto di Fiumicino, era stato licenziato per giusta causa/giustificato motivo soggettivo dopo aver affermato, in una riunione di lavoro e in una precedente conversazione con un superiore, che la gara per il servizio di pulizie sarebbe stata vinta da un determinato fornitore e che, di fatto, la procedura era illecita o parziale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, con reintegra e risarcimento; la corte d’appello aveva confermato, qualificando la condotta come mera espressione di un giudizio personale, non integrativa di insubordinazione, denigrazione o fatto disciplinarmente rilevante. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: 1) violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione del comportamento come non insubordinato, sostenendo che le frasi fossero chiare, inequivoche e offensive della correttezza aziendale; 2) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra le risultanze riportate e la qualificazione della condotta come opinione personale priva di contenuto denigratorio; 3) per quanto emerge dal testo, il terzo motivo non è specificamente esposto nell’ordinanza. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano, in sostanza, a un riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in sede di legittimità; ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di motivazione apparente o di contrasto irriducibile, osservando che la sentenza impugnata era compiutamente motivata e logicamente comprensibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare del dipendente, con conseguente reintegra e condanna risarcitoria già disposta nei gradi di merito. La Cassazione ha applicato il principio per cui non è consentito trasformare in censure di violazione di legge o di nullità della sentenza doglianze che in realtà contestano la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La ricorrente lo invocava per contestare l’interpretazione delle espressioni attribuite al lavoratore, ma la Corte ha ribadito che la critica alla valutazione del materiale istruttorio non integra violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso fondato sulla violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito della vicenda fattuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per contrasto motivazionale è configurabile solo in presenza di reale insanabile incompatibilità logica o di motivazione meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo anomalie motivazionali estreme, non la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
art. 116 c.p.c.
L’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione mediante una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nei termini di legge.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso argomentativo e non può ridursi a un mero atto di volontà del giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 92/2012
Il giudizio trae origine dall’opposizione e dal reclamo in materia di licenziamento disciplinare nel rito speciale introdotto dalla legge Fornero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, neppure se la doglianza viene formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può essere invocata per contestare una mera diversa lettura del compendio probatorio o per ottenere un nuovo giudizio sul contenuto delle dichiarazioni testimoniali.
- La nullità della sentenza per vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione sia meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o manchi del tutto sotto il profilo materiale e grafico; non rileva il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
- La qualificazione disciplinare di una condotta lavorativa dipende dall’accertamento di fatto sul significato concreto delle espressioni e sul contesto in cui sono state pronunciate; se il giudice di merito la ricostruisce come mera opinione personale priva di contenuto offensivo o denigratorio, tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali estremi.
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