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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14919 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato un accertamento d'ufficio relativo all'anno d'imposta 1997, emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973. I primi due motivi contestavano l'utilizzo delle movimentazioni bancarie e la motivazione dell'avviso e della sentenza. Il terzo, quarto e quinto motivo riguardavano presunti vizi di notificazione dell'accertamento, tra cui l'omessa relata, la notifica da parte di soggetto privo di qualifica e la conseguente decadenza dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito sulla base di qualsiasi dato o notizia acquisita, anche mediante metodo induttivo e presunzioni cosiddette "supersemplici". Tali elementi comportano l'inversione dell'onere della prova, sicché spetta al contribuente dimostrare che le somme transitate sui conti non costituiscono reddito imponibile o lo costituiscono in misura inferiore. I motivi sulla notificazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza; il quinto è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre precisato che l'inesistenza della notificazione ricorre solo in casi estremi, mentre le altre irregolarità sono normalmente riconducibili alla nullità, eventualmente sanabile. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.

    La norma attribuisce all'Amministrazione un ampio potere di accertamento d'ufficio quando il contribuente non presenta la dichiarazione. L'Ufficio può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, compresi dati bancari e presunzioni non necessariamente caratterizzate da gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

    La sentenza richiama la norma per distinguere le presunzioni ordinarie dalle presunzioni utilizzabili nell'accertamento d'ufficio ex art. 41, che possono essere anche cosiddette "supersemplici".

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Sanatoria degli atti processuali nulli.

    La disciplina della sanatoria delle nullità processuali è applicabile anche agli atti tributari; una notificazione viziata ma idonea a raggiungere lo scopo può quindi essere sanata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, l'Amministrazione può procedere con un accertamento d'ufficio utilizzando un'ampia varietà di elementi, inclusi dati bancari, informazioni dell'anagrafe tributaria e presunzioni.
  • In tale situazione l'onere probatorio si sposta in misura significativa sul contribuente, che deve fornire una prova concreta e documentata dell'irrilevanza reddituale delle somme contestate o della loro diversa natura.
  • La contestazione generica dell'accertamento o delle movimentazioni bancarie è normalmente insufficiente: occorre spiegare analiticamente l'origine e la destinazione delle singole somme e produrre documentazione coerente.
  • Un vizio di notificazione non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto. L'inesistenza è limitata ai casi in cui manchino gli elementi essenziali della notificazione o l'atto non sia mai giunto a un esito legalmente riconoscibile; le irregolarità meno gravi configurano di regola nullità sanabili.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono descrivere in modo preciso e autosufficiente i fatti, gli atti e le violazioni dedotte; una censura lacunosa può essere dichiarata inammissibile senza esame nel merito.
  • La motivazione dell'accertamento e della sentenza può essere ritenuta sufficiente quando individua gli elementi presuntivi utilizzati e chiarisce che il contribuente non ha fornito la prova contraria richiesta.

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