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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03223/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona assicurata che aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, prevista per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 1 settembre 2014. I giudici di merito avevano ritenuto che a tale trattamento non si applicasse il meccanismo delle cd. finestre mobili introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, perché la norma si riferirebbe solo al pensionamento di vecchiaia ordinario a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il differimento di 12 mesi per l'accesso alla pensione operi in via generale anche per gli invalidi con diritto alla pensione anticipata, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge, tra le quali non rientra questa fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui il regime delle finestre di accesso previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata spettante agli invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché il dato testuale della norma ha portata ampia e include non solo i soggetti che maturano il diritto a 65/60 anni, ma anche coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia "negli altri casi" alle età previste dagli specifici ordinamenti. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza considerare il periodo di 12 mesi della finestra mobile, e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regime delle cd. finestre mobili, se formulato con riferimento ampio ai soggetti che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia, si applica anche alle ipotesi di pensione di vecchiaia anticipata previste da discipline speciali, salvo che la legge disponga espressamente una deroga.
  • Nell'interpretazione di una norma che disciplina l'accesso al trattamento pensionistico, il dato testuale resta decisivo: l'espressione che estende la regola anche ai soggetti che maturano il diritto "negli altri casi" include tutte le fattispecie di accesso alla pensione di vecchiaia previste dagli specifici ordinamenti.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già espresso un principio consolidato su una questione interpretativa ripetitiva, il giudice di merito deve uniformarvisi, e la sentenza che se ne discosti è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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