Cassazione Civile, Ordinanza n. 03223/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una persona assicurata che aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, prevista per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 1 settembre 2014. I giudici di merito avevano ritenuto che a tale trattamento non si applicasse il meccanismo delle cd. finestre mobili introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, perché la norma si riferirebbe solo al pensionamento di vecchiaia ordinario a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il differimento di 12 mesi per l'accesso alla pensione operi in via generale anche per gli invalidi con diritto alla pensione anticipata, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge, tra le quali non rientra questa fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui il regime delle finestre di accesso previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata spettante agli invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché il dato testuale della norma ha portata ampia e include non solo i soggetti che maturano il diritto a 65/60 anni, ma anche coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia "negli altri casi" alle età previste dagli specifici ordinamenti. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza considerare il periodo di 12 mesi della finestra mobile, e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per gli assicurati invalidi in misura non inferiore all'80%; la sua applicazione va coordinata con il regime delle finestre mobili introdotto successivamente.
art. 12, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
introduce in via generale il differimento di un anno dell'accesso alla pensione mediante il meccanismo delle finestre mobili, applicabile anche agli invalidi che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia, salvo espressa deroga normativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge.
Massime di principio
- Il regime delle cd. finestre mobili, se formulato con riferimento ampio ai soggetti che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia, si applica anche alle ipotesi di pensione di vecchiaia anticipata previste da discipline speciali, salvo che la legge disponga espressamente una deroga.
- Nell'interpretazione di una norma che disciplina l'accesso al trattamento pensionistico, il dato testuale resta decisivo: l'espressione che estende la regola anche ai soggetti che maturano il diritto "negli altri casi" include tutte le fattispecie di accesso alla pensione di vecchiaia previste dagli specifici ordinamenti.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già espresso un principio consolidato su una questione interpretativa ripetitiva, il giudice di merito deve uniformarvisi, e la sentenza che se ne discosti è cassabile per violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03124/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03125/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03130/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03131/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03132/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03221/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →