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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12869/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente di livello apicale, incaricato della direzione di un dipartimento provinciale per il periodo 1.4.2007-31.12.2010, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di differenze retributive per la voce "maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento" e per l'"indennità di esclusività", oltre al ricalcolo della buonuscita. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che, per i dirigenti generali apicali, il trattamento economico fondamentale fosse parametrato al contratto collettivo mentre per le componenti accessorie vi fosse ampia autonomia del contratto individuale; aveva inoltre qualificato quelle voci come accessorie e osservato che il contratto individuale escludeva ulteriori emolumenti. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del d.lgs. 165/2001, di CCNL del comparto dirigenza sanitaria e del regolamento interno dell'ente, sostenendo che le voci retributive in questione erano previste dalla contrattazione collettiva e non potevano essere ridotte o negate dall'amministrazione tramite pattuizione individuale; ha altresì contestato le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della resistente su specificità del ricorso e improcedibilità per mancata produzione dei contratti collettivi, rilevando che il ricorso era comprensibile e che i contratti collettivi di diritto pubblico non soggiacciono all'onere di produzione ex art. 369 c.p.c. Ha poi accolto il motivo, affermando che la sentenza impugnata era in contrasto con l'art. 45 d.lgs. 165/2001, poiché il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dalla contrattazione collettiva e l'amministrazione non può attribuire o escludere trattamenti economici individuali in deroga ai minimi contrattuali. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà riesaminare la vicenda verificando anche se e in quale misura le voci retributive siano state corrisposte, e liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa va letto in modo da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza dover ricorrere autonomamente agli atti, secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

  • art. 369 c.p.c.

    L'omessa produzione del contratto collettivo di diritto pubblico non determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Per i dirigenti apicali il trattamento economico fondamentale è parametrato ai contratti collettivi.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 165/2001

    La disciplina del trattamento dei dirigenti apicali va letta nel quadro della regolazione pubblicistica del rapporto, senza autonomia dell'amministrazione sulle componenti economiche in contrasto con la contrattazione collettiva.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi; è esclusa la possibilità di trattamenti individuali difformi.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Le amministrazioni pubbliche devono garantire ai dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

  • art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale eccezione alla regola generale di definizione collettiva del trattamento economico.

  • art. 47-bis, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale ulteriore eccezione alla regola generale di definizione collettiva del trattamento economico.

  • art. 35 CCNL dirigenza SSN quadriennio 1998-2001

    È richiamato per individuare le componenti del trattamento economico fondamentale, tra cui non rientrano le maggiorazioni contestate.

  • art. 40, comma 9, CCNL 1998/1999

    Richiamato dal ricorrente come fonte della maggiorazione della retribuzione di posizione capo dipartimento.

  • art. 5, comma 3, CCNL 2000/2001

    Richiamato dal ricorrente come fonte dell'indennità di esclusività.

  • art. 15 quater, comma 5, L. 229/1999

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della spettanza delle voci retributive contestate.

  • art. 26 CCNL STPA 10.2.2004

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa economica e della non derogabilità individuale delle voci collettive.

  • art. 41, comma 2, Regolamento A.R.P.A.C.A.L.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la spettanza delle voci economiche secondo la disciplina regolamentare interna.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. 165/2001

    Richiamato per la pubblicazione dei contratti collettivi di diritto pubblico in Gazzetta Ufficiale.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico fondamentale e quello accessorio sono disciplinati dalla contrattazione collettiva; l'amministrazione non può introdurre, con atto individuale, un trattamento economico difforme rispetto al quadro collettivo.
  • La pattuizione individuale con il dipendente pubblico non è sufficiente, di per sé, a fondare un diritto a un emolumento se la misura economica non trova fondamento nella contrattazione collettiva applicabile.
  • Il principio di parità di trattamento economico ex art. 45 d.lgs. 165/2001 impedisce sia trattamenti migliorativi sia trattamenti peggiorativi individuali rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi.
  • Il contratto collettivo di diritto pubblico non è soggetto all'onere di produzione previsto per i contratti collettivi di diritto comune ai fini dell'ammissibilità o procedibilità del ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione soddisfa il requisito di specificità quando consente, mediante sintesi essenziale dei fatti e dei documenti rilevanti, di comprendere la controversia e le censure senza necessità di autonoma ricerca degli atti da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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