Cassazione Penale, Sentenza n. 34299/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'8/4/2025 che aveva dichiarato inammissibili due istanze della curatela tendenti alla revoca (parziale) della confisca urbanistica su immobili appartenuti alla fallita. I motivi indicati: inosservanza degli artt. 125 e 666 c.p.p.; erronea applicazione degli artt. 42 e 43 legge fallimentare; vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); travisamento del petitum (la curatela avrebbe agito nell'interesse della massa e non dei promissari acquirenti); mancata valutazione del principio di proporzionalità della confisca, con riferimento alla sentenza CEDU G.I.E.M./Italia; inosservanza degli artt. 30 e 44 del D.P.R. n. 380/2001; e mancata assunzione di prova decisiva nonostante la perizia disposta dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha constatato un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo al profilo specifico della proporzionalità della confisca rispetto ai beni di proprietà esclusiva della curatela (beni che la curatela sosteneva essere estranei all'operazione lottizzatoria). Pertanto ha annullato l'ordinanza limitatamente a tale profilo e ha disposto il rinvio al giudice di merito per valutare la effettiva pertinenza dei beni alla lottizzazione e la proporzionalità della misura ablativa. Ha rigettato il resto del ricorso (compresi i rilievi sulla mancata assunzione di prova decisiva, ritenendo la perizia mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice) e ha confermato gli altri punti di legittimità già decisi in precedenti pronunce della Corte.
Norme richiamate
richiamati come norme procedurali relative alle istanze incidentali e alla loro ammissibilità; il ricorrente deduce inosservanza nella valutazione di ammissibilità delle domande
artt. 42 e 43 legge fallimentare
riferiti alla legittimazione del curatore fallimentare ad agire sui beni della massa; la Corte ha già in precedenza esaminato e confermato la legittimazione in giurisprudenza citata
richiamato per affermare che la perizia disposta è mezzi di prova neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice, non costituendo prova decisiva disponibile per le parti
artt. 30 e 44 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
richiamati in relazione alla disciplina urbanistica ed edilizia dei beni e alla loro rilevanza ai fini della verifica della lottizzazione e della proporzionalità della confisca
Sentenza CEDU "G.I.E.M./Italia" (28/6/2018)
orientamento europeo sul principio di proporzionalità e sulla valutazione della confiscabilità dei beni: la Corte nazionale deve valutare la proporzionalità della misura ablativa anche alla luce di tale giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione n. 14726/20 (5/7/2019)
decisione di merito che ha annullato e, con riguardo al comparto C, revocato la confisca ordinando la restituzione; utile per delimitare l'oggetto dei successivi incidenti esecutivi
Sentenza Corte di Cassazione n. 32891/21 (27/5/2021) e n. 3698/22 (7/10/2022)
giurisprudenza di legittimità citata che ha affrontato la corretta esecuzione delle disposizioni della Suprema Corte e la legittimazione del curatore; utilizzate per valutare la congruità delle pronunce dell'esecuzione
Massime di principio
- Il curatore fallimentare è legittimato a proporre incidenti di esecuzione concernenti beni della massa fallimentare ed a dedurre la violazione del principio di proporzionalità della confisca quando sostiene che alcuni beni sono estranei all'illecito.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente e separatamente sulle nuove censure introdotte in un incidente (es. la pertinenza concreta dei singoli beni alla fattispecie lottizzatoria e la proporzionalità della confisca), anche se esistono precedenti decisioni sul medesimo istituto.
- Una precedente valutazione esecutiva non preclude la riproposizione del medesimo petitum se la causa petendi è effettivamente diversa (nuove ragioni/fatti o nuova valorizzazione giuridica), e il giudice deve esaminare tali profili di novità.
- La perizia tecnica disposta dal giudice è un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice; il suo svolgimento non sostituisce l'obbligo motivazionale del provvedimento che deve valutare e valorizzare gli esiti tecnici rispetto alle censure sollevate.
- In presenza di censure fondate sul principio di proporzionalità, la Corte di legittimità può annullare con rinvio limitatamente al profilo carente di motivazione, lasciando al giudice di merito l'accertamento puntuale della pertinenza dei beni e della congruità della misura ablativa.
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