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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07674/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano frequentato la Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia presso un’università statale in anni anteriori al 2006/2007 e avevano convenuto in giudizio le amministrazioni pubbliche competenti chiedendo l’accertamento della loro responsabilità per la tardiva, incompleta e insufficiente attuazione delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi, in particolare della direttiva 93/16/CEE, e il risarcimento dei danni subiti. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione i ricorrenti deducevano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss. c.c., della direttiva 93/16/CEE, dell’art. 117 Cost., dell’art. 291 TFUE e della legge n. 234/2012, sostenendo che la sentenza d’appello aveva erroneamente ritenuto adempiuti gli obblighi comunitari con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991 e aveva escluso un obbligo di estendere ai medici specializzandi di anni precedenti il trattamento economico più elevato introdotto dal 2006/2007; i ricorrenti affermavano invece che la domanda riguardava il risarcimento del danno da ritardo nel recepimento di direttive non autoesecutive, idonee comunque a far sorgere l’obbligo di recepimento e la conseguente responsabilità risarcitoria dello Stato in caso di inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato che i ricorrenti non avevano depositato la sentenza impugnata. Pur avendo indicato nel ricorso il deposito in copia conforme, il documento non risultava in atti né nel fascicolo dei controricorrenti né in quello d’ufficio. Ha quindi applicato l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e dichiarato il ricorso improcedibile. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la base formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali e sovranazionali.

  • artt. 1218 ss. c.c.

    sono richiamati dai ricorrenti per fondare la responsabilità risarcitoria per inadempimento dell’obbligo di recepimento delle direttive.

  • Direttiva 93/16/CEE

    è invocata come fonte dell’obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi e del ritardo di recepimento fonte di danno risarcibile.

  • art. 117 Cost.

    è richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’obbligo statale di conformarsi al diritto dell’Unione.

  • art. 291 TFUE

    è richiamato dai ricorrenti come norma sull’obbligo di adozione delle misure di esecuzione del diritto dell’Unione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 234

    è richiamata dai ricorrenti nel quadro dei doveri di attuazione del diritto dell’Unione europea.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    è menzionato come atto di recepimento tardivo della direttiva richiamata.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    è richiamato come fonte della borsa di studio che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe adempiuto gli obblighi di attuazione nella misura originaria.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare improcedibile il ricorso a causa del mancato deposito della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della sentenza impugnata costituisce un onere processuale essenziale: la sua mancanza comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., senza esame del merito.
  • L’improcedibilità del ricorso preclude ogni valutazione delle censure sostanziali dedotte contro la sentenza di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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