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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11145/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania (07/01/2022) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento, agli effetti di recidiva, di applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e di ogni altro effetto penale, della condanna pronunciata dal Tribunale di Traunstein (Germania) il 07/07/2009. Il Procuratore generale deduceva violazione degli artt. 730 cod. proc. pen. e 3 d.lgs. 73/2016, sostenendo che il d.lgs. 73/2016 non esclude la possibilità di chiedere il riconoscimento formale, soprattutto quando si mira ad ottenere l'applicazione di pene accessorie previste dalla legge italiana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale (ricorso non accolto). Pur rilevando che la sentenza impugnata non è condivisibile in ogni sua argomentazione, la Corte ha confermato che, in relazione alle ipotesi disciplinate dall'art. 3 del d.lgs. 73/2016 (valutazione delle condanne pronunciate in altri Stati membri ai fini della determinazione della pena, della recidiva e di altri effetti penali in occasione di un nuovo procedimento), non è sempre necessario il formale riconoscimento. Tuttavia la Corte ha precisato che l'applicazione di pene accessorie previste dalla legge italiana e non già contenute nella sentenza straniera può richiedere il riconoscimento formale e comunque richiede un confronto concreto con la sentenza straniera e la verifica del divieto di bis in idem. Nel caso concreto la richiesta di riconoscimento non è stata accolta anche per mancanza di una connessione temporale e sostanziale tra il procedimento estero e quello italiano e per problemi di tutela contro il doppio aggravio sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 730 c.p.p.

    Disciplina la procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere ai fini degli effetti indicati dall'art.12 c.p.; richiede la trasmissione agli organi esteri nelle forme previste dalle convenzioni internazionali o, in mancanza, con rogatoria, costituendo un filtro procedurale per il riconoscimento.

  • art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73

    Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorita' giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere.

    Consente al giudice italiano di 'prendere in considerazione' condanne pronunciate in altri Stati membri per fini quali la determinazione della pena, la recidiva o la dichiarazione di abitualità/professionalità, anche senza formale riconoscimento, purché si tratti di fatti diversi da quelli per cui procede l'autorità italiana e non vi sia contrasto con i principi fondamentali; non copre automaticamente l'applicazione di pene accessorie relative al medesimo fatto oggetto della sentenza straniera.

  • art. 12 c.p.

    Individua gli effetti che possono essere riconosciuti a sentenze straniere (recidiva/altro effetto penale, applicazione di pene accessorie, misure di sicurezza) e prevede condizioni per il riconoscimento, correlandolo alla valutazione di affidabilità dello Stato straniero (trattato di estradizione o richiesta del Ministro della giustizia).

  • art. 731 c.p.p.

    Disciplina materiali collegati all'esecuzione nello Stato delle sentenze straniere; citato in quanto parte del quadro normativo sul riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti penali esteri.

  • Decisione quadro 2008/675/GAI (attuata con d.lgs. 73/2016), d.lgs. 74/2016 e d.lgs. 75/2016

    Questa serie di atti europei e di recepimento nazionale ha rimodulato lo scambio di informazioni e la considerazione delle condanne tra Stati membri (incluso il Sistema ECRIS), prevedendo procedure per l'attribuzione di conseguenze ad una condanna precedente in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento in altro Stato membro, senza necessariamente mirare all'esecuzione automatica della decisione straniera.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 54 Convenzione di Schengen

    Richiamati come limiti sovranazionali rilevanti per la tutela contro il bis in idem; impongono che l'attribuzione di ulteriori effetti o sanzioni non violi la protezione contro la doppia punizione e che si rispettino garanzie fondamentali dell'individuo.

  • art. 11 c.p. (rinnovamento del giudizio)

    Menziionato per spiegare l'evoluzione normativa: l'art.11 e l'art.12 risalgono a un sistema normativo precedente all'introduzione di vincoli internazionali, per cui l'interpretazione attuale deve tenere conto dei limiti derivanti dagli obblighi europei e convenzionali.

Massime di principio

  • Per fatti diversi da quelli per cui procede l’autorita' italiana, una condanna straniera proveniente da altro Stato membro PUÒ essere "presa in considerazione" ai fini della determinazione della pena e della recidiva anche senza riconoscimento formale (art.3 d.lgs.73/2016).
  • Se si intende invece applicare in Italia una pena accessoria o altro effetto penale connesso al medesimo fatto oggetto della sentenza straniera, occorre valutare la necessita' del formale riconoscimento ai sensi dell'art.730 c.p.p.; l'art.3 non automatizza l'applicazione delle pene accessorie.
  • Prima di concedere un riconoscimento o procedere ad un nuovo carico sanzionatorio, il giudice deve verificare il rispetto del divieto di bis in idem: valutare connessione sostanziale e temporale tra procedimenti, prevedibilita' della duplicita', modalita' di svolgimento che evitino duplicazione probatoria e meccanismi per tener conto della sanzione già inflitta.
  • E' necessario accertare se la sentenza straniera sia ancora eseguibile: la non eseguibilita' ne attenua o impedisce l'applicazione di una pena accessoria in Italia.
  • La procedura formale prevista dall'art.730 c.p.p. (richiesta di trasmissione secondo convenzioni o rogatoria) costituisce un filtro processuale: la mancata cooperazione dello Stato estero puo' impedire il riconoscimento.
  • Nella pratica difensiva e investigativa, quando si tratti di sentenze di Stati membri UE, consultare il sistema ECRIS e considerare l'insieme delle fonti europee e giurisprudenziali (Corte di Giustizia UE, Corte EDU) per bilanciare esigenze di cooperazione con le garanzie contro il doppio processo e doppia pena.

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