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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 405/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento del GIP di Prato (30/06/2022) che aveva autorizzato la vendita di tessuti deperibili sottoposti a sequestro preventivo, disponendone la cessione tramite procedura competitiva ISVEG e la conversione del vincolo sul corrispettivo. Il ricorso deduceva un unico motivo: violazione di legge (artt. 321, 325, 260 c.p.p. e art. 14 Preleggi) per avere il giudice applicato, per analogia "in malam partem", la disciplina dell'art. 260, comma 3, c.p.p. (pensata per il sequestro probatorio di beni deperibili) al sequestro preventivo, in violazione del divieto di analogia in materia penale e della diversa funzione dei diversi tipi di sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità/aspecificità e perché manifestamente infondato. Ha confermato la continuità di giurisprudenza secondo cui l'art. 260, comma 3, c.p.p. può essere applicato anche al sequestro preventivo di beni deperibili attraverso interpretazione analogica, poiché sussiste identità di ratio nella necessità di evitare il deprezzamento del bene e tutelare sia l'interesse dell'indagato sia l'Erario. La Corte ha ritenuto irrilevante il consenso dell'indagata alla vendita e ha osservato come, nella fattispecie, la vendita tramite ISVEG abbia ricevuto offerte superiori alla soglia indicata (offerte per 418.000 euro rispetto ai 150.000 euro concordati), escludendo un pregiudizio per l'interessata. Per tali motivi il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 260, comma 3, cod. proc. pen.

    È stato ritenuto applicabile, per analogia, anche al sequestro preventivo di beni deperibili per colmare una lacuna normativa e impedire il deprezzamento dei beni; l'applicazione non è considerata "in malam partem" poiché non peggiora la posizione dell'indagato e riguarda regole processuali non incidenti sui criteri di accertamento del fatto.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che, quando il vincolo reale è simile alla finalità di tutela del bene deperibile, la ratio consente l'applicazione analogica dell'art. 260, co. 3.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella contestazione difensiva; nella decisione è richiamata nel contesto della disciplina dei sequestri ma senza interpretazione specifica oltre a quelle generali sull'ammissibilità dell'analogia procedurale.

  • art. 14 Preleggi

    Il divieto di estensione analogica delle norme penali "in malam partem" non ostacola, secondo la Corte, l'uso dell'analogia per norme processuali che non aggravano la posizione dell'imputato e che hanno natura strumentale/procedurale.

  • art. 1 cod. pen. / art. 25 Cost.

    Richiamati nella motivazione come principi di tutela (divieto di estensione della norma penale e principio che nessuno può essere punito se non in forza di legge); la Corte ha però distinto che il divieto di analogia in malam partem ha valore pieno per le norme che incidono sulla responsabilità penale, mentre non impedisce analogie su norme processuali non peggiorative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: ha condotto alla condanna alle spese e all'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'art. 260, comma 3, c.p.p. (vendita o distruzione di beni deperibili) può essere applicata, per analogia, anche al sequestro preventivo quando sussistono profili di omogeneità di ratio (evitare il deprezzamento e tutelare interessi pubblici e privati).
  • Il divieto di analogia "in malam partem" (art. 14 Preleggi) non impedisce l'uso dell'analogia per norme processuali che non aggravano la posizione dell'imputato e servono a colmare lacune procedurali; va valutato se l'applicazione comporta un effetto peggiorativo sostanziale per l'indagato.
  • Il consenso dell'indagato alla vendita non è ostativo all'adozione di una vendita disposta dal giudice: il giudice può comunque autorizzare la procedura pubblica se vi sono i presupposti dell'art. 260, comma 3, e se la soluzione è funzionale alla tutela del bene e degli interessi coinvolti.
  • Nel valutare l'opportunità della vendita di beni sequestrati deperibili, il giudice tiene conto del rischio di deprezzamento nel tempo e dell'ottimizzazione della fruttuosità dell'eventuale misura ablatoria successiva; offerte superiori al prezzo indicato rafforzano la legittimità dell'alienazione.
  • Censure generiche o non specificamente confrontate con le motivazioni del provvedimento impugnato sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione; le doglianze devono affrontare i passaggi logico-giuridici del provvedimento impugnato.
  • Avverso provvedimenti di alienazione ex art. 260, co. 3, c.p.p. possono essere esperiti rimedi specifici (es. appello, incidente di esecuzione) per far valere interessi concreti contrari all'alienazione.

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