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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il soggetto richiedente aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Cagliari aveva confermato il rigetto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma la Corte di cassazione non li esamina nel merito perché rileva che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.: manca completamente l'esposizione dei fatti di causa. La premessa processuale inserita nel ricorso si limita a richiami alle decisioni amministrativa e giudiziale, senza indicare il fatto sostanziale e senza consentire di comprendere compiutamente il significato delle censure.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c.; osserva che non basta un generico richiamo alle precedenti fasi del giudizio, ma occorre una descrizione sufficiente dei fatti sostanziali e processuali per comprendere le critiche rivolte alla sentenza impugnata. Non vengono poste spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. Viene inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la mancanza totale di tale esposizione rende il ricorso inammissibile. L'esposizione non deve essere necessariamente autonoma o analitica, ma deve comunque consentire di comprendere il fatto sostanziale e processuale rilevante per valutare le censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale di ammissibilità: deve rendere intelligibile, anche sinteticamente, il quadro sostanziale e processuale della controversia.
  • Non è sufficiente un generico rinvio agli atti o alle precedenti decisioni se dal ricorso non emerge in modo percepibile il fatto dedotto in giudizio e il contenuto delle censure contro la sentenza impugnata.
  • La sanzione dell'omessa esposizione dei fatti di causa è l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa supplire a tale carenza ricostruendo autonomamente il contesto dal complesso delle doglianze.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
  • L'assenza di difese dell'intimato può giustificare la compensazione delle spese, ma non sana i vizi di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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