Cassazione Civile, Ordinanza n. 28825/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, in qualità di legale rappresentante di uno studio associato, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi a prestazioni di opera intellettuale rese nell'ambito di una scissione societaria. Il tribunale, in opposizione, aveva revocato il decreto e condannato la società beneficiaria al pagamento della metà del compenso complessivamente liquidato, ritenendo corretti gli onorari richiesti. In appello, la società aveva censurato la decisione di primo grado e la corte territoriale aveva invece rigettato integralmente la domanda dello studio, rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto in capo allo studio associato, sul presupposto che il credito derivasse da prestazioni svolte personalmente da un singolo professionista senza allegazione di un potere di rappresentanza conferito allo studio dagli associati. Con il ricorso per cassazione si deducevano: (1) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per essere ormai coperta da giudicato la questione della legittimazione/titolarità, essendo il tribunale entrato nel merito; (2) violazione degli artt. 167, comma 2, 112 e 115 c.p.c. per non avere considerato che la controparte aveva contestato solo il quantum; (3) omessa pronuncia/omesso esame di fatto decisivo, perché il professionista aveva agito come membro e rappresentante dello studio; (4) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per mancata instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; (5) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 2909 c.c. e 115 c.p.c. per omesso esame della clausola dell'atto di scissione e dell'effettivo conferimento dell'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto, ma ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la possibilità per il giudice d'appello di rilevare d'ufficio la questione della legittimazione attiva, poiché non coperta da giudicato interno espresso, ma ha affermato che, trattandosi di questione mista di fatto e di diritto, il giudice avrebbe dovuto previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; la mancata attivazione del contraddittorio ha determinato la nullità della sentenza per decisione 'a sorpresa'.
Norme richiamate
richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa la sua violazione nei primi motivi, ma riconduce la nullità alla diversa questione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
invocato per contestare la mancata considerazione delle allegazioni e del comportamento processuale della controparte; la Corte non accoglie la censura nei motivi esaminati.
richiamato per sostenere che la convenuta non aveva tempestivamente contestato la titolarità del credito; la Corte rileva che la questione era stata in realtà sollevata d'ufficio dal giudice d'appello.
richiamato in tema di giudicato interno; la Corte precisa che, per impedire il rilievo officioso, il giudicato sulla legittimazione deve essere espresso e non implicito.
invocato insieme alle norme sul giudicato interno; la Corte esclude che nel caso si fosse formato un giudicato espresso sulla legittimazione.
art. 111 Cost.
richiamato per la tutela del diritto di difesa e del contraddittorio nel processo.
interpretato nel senso che, se il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio di fatto o mista di fatto e diritto, deve previamente sollecitare il contraddittorio delle parti, a pena di nullità della sentenza.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire è distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima attiene alla prospettazione della domanda ed è rilevabile d'ufficio, mentre la seconda attiene al merito della fondatezza della pretesa, pur potendo anch'essa emergere dagli atti.
- Il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione anche in appello, salvo che sulla questione si sia formato un giudicato interno espresso; non è sufficiente un giudicato implicito desunto dalla sola decisione nel merito.
- La formazione del giudicato interno sulla legittimazione richiede che la questione sia stata specificamente discussa e decisa, non essendo sufficiente che essa costituisca la premessa logica della pronuncia di merito.
- Quando il giudice intende decidere su una questione rilevata d'ufficio che presenti profili fattuali o misti di fatto e diritto, deve attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; in mancanza, la sentenza è nulla per decisione a sorpresa.
- Per la legittimazione dello studio associato a far valere il compenso per prestazioni eseguite da un singolo associato è necessario allegare e, se contestato, dimostrare un potere di rappresentanza o un assetto interno che attribuisca allo studio il diritto di agire per tali crediti.
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