Cassazione Civile, Ordinanza n. 25248/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (autore della condotta)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio un altro soggetto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati da un episodio del 5 maggio 2004, nel quale gli venivano attribuiti una spinta contro un muro e un pugno a una spalla. Il procedimento penale relativo ai medesimi fatti si era concluso con declaratoria di prescrizione del reato. Il tribunale, anche sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto provata la responsabilità dell'asserito autore della condotta e lo aveva condannato al risarcimento dei danni. In appello, però, la decisione era stata totalmente riformata: la corte territoriale aveva escluso il nesso causale tra le lesioni documentate e la condotta dell'appellante, ritenendo provata solo la spinta e non anche il pugno, che secondo il giudice di secondo grado sarebbe stato necessario per spiegare le lesioni refertate. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 6, 7 e 13 CEDU, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe arbitrariamente ignorato le risultanze istruttorie e imposto una prova del pugno non necessaria; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per l'asserita incongruità e contraddittorietà della motivazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla contusione escoriata alla spalla sinistra e ai referti sanitari, che secondo il ricorrente avrebbero consentito di ricondurre la lesione all'azione violenta del resistente. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nella sostanza, tutti i motivi mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre giudicato generiche e assertive le doglianze fondate su norme nazionali e convenzionali. Solo la censura sulla motivazione apparente è stata considerata astrattamente ammissibile, ma è stata reputata manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza d'appello era comunque sufficiente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., anche se conteneva un evidente lapsus calami.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i primi e il terzo motivo erano inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, in realtà sollecitavano una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, quindi un terzo grado di merito. La parte del secondo motivo effettivamente riconducibile alla dedotta motivazione apparente è stata invece ritenuta ammissibile ma manifestamente infondata, poiché la sentenza d'appello era comunque sorretta da una motivazione sufficiente, implicitamente confermativa delle ragioni poste a base del capo accolto dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
vengono evocati dal ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione
invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice d'appello avrebbe ignorato le risultanze istruttorie; la Corte considera la doglianza sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile
invocato come parametro di violazione nella valutazione delle prove; la Corte ritiene la censura un tentativo di riesame del merito
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente sul giusto processo, ma la Corte osserva che il richiamo convenzionale è generico e strumentale rispetto alla reale richiesta di nuovo esame del fatto
art. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente insieme agli altri parametri sovranazionali; la Corte lo considera evocato in modo assertivo e non decisivo
art. 13 CEDU
richiamato dal ricorrente sulla effettività della tutela giurisdizionale; la Corte lo reputa usato come copertura formale di una critica fattuale alla decisione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte distingue la censura sulla motivazione apparente, la ritiene astrattamente ammissibile ma infondata perché la motivazione d'appello è sufficiente
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di sufficienza della motivazione; la Corte afferma che la decisione impugnata supera il minimo costituzionale
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il motivo è dichiarato sostanzialmente fattuale perché tende a contestare la ricostruzione del nesso causale e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo
richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per l'istanza di decisione presentata dal ricorrente
la Corte esclude l'applicazione dei commi terzo e quarto perché la decisione non è resa in completa conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso rigettato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 111 Cost. come parametro di effettività della tutela, senza specifico seguito nella motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente e dalla Corte come parametro di sufficienza della motivazione e di giusto processo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente veicolate come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando si risolve nel contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
- Il richiamo a parametri costituzionali e convenzionali sul giusto processo non è sufficiente, da solo, a rendere ammissibile una censura che abbia contenuto meramente fattuale o assertivo.
- La motivazione è apparente solo quando manchi un percorso argomentativo riconoscibile; è invece sufficiente, ai fini dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., anche una motivazione sintetica ma idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove o del nesso causale, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
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