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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1461/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per contrabbando doganale (artt. 291-bis, 291-ter, d.P.R. 23/1/1973, n.43). I motivi di cassazione contestavano: 1) carenza di prova circa la lavorazione/produzione italiana dei tabacchi sequestrati (affermata dal Ragosta) e possibile inversione dell'onere della prova; 2) mancata valutazione della possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 474, comma 2, c.p. (prodotti con marchi contraffatti); 3) illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 291-ter (uso di mezzo appartenente a terzo) sostenendo che il concetto di "appartenenza" non coincide con la mera intestazione; 4) motivazione illogica e contraddittoria sulle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con l'aggravante; 5) illegittima applicazione automatica della misura di sicurezza della libertà vigilata ai sensi dell'art. 300 d.P.R. n.43/1973 senza valutazione della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la quasi totalità dei motivi: ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito sulla natura "esterna" dei marchi presenti sul tabacco e non ha ravvisato inversione dell'onere della prova; ha escluso la specialità tra art. 291-bis e art. 474 c.p.; ha condiviso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 291-ter laddove il mezzo risultava intestato a soggetto non imputato; ha ritenuto non decisivo il vizio denunciato circa le attenuanti generiche, confermando il bilanciamento operato in primo grado. Tuttavia la Corte ha accolto l'ultimo motivo: l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata è stata annullata e il provvedimento rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame limitatamente a quella misura, perché mancante la valutazione specifica della pericolosità sociale del condannato. Per il resto la sentenza impugnata è stata confermata e la responsabilità penale del Ragosta è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-bis

    Norma sul contrabbando doganale che tutela l'imposizione fiscale e la disciplina doganale: la condotta è penalmente rilevante quando prodotti esteri sono privi dei prescritti contrassegni. La prova dell'effettiva provenienza estera può essere contestata dalla difesa, ma l'assenza di documentazione probatoria favorevole alla difesa legittima la valutazione dei giudici di merito.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-ter, comma 1

    Prevede l'aggravante per il contrabbando commesso utilizzando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. La giurisprudenza consiliare e la Corte hanno ritenuto sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in capo a soggetto non imputato; non è richiesta la prova dell'innocenza di costui né che l'uso del mezzo abbia effettivamente ostacolato le indagini.

  • Codice di procedura penale, art. 438

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova: la Corte ha chiarito che non vi è inversione dell'onere probatorio, ma una normale ripartizione delle prove tra accusa e difesa; se il difensore sostiene un fatto (es. produzione italiana dei beni) deve fornire elementi probatori a supporto.

  • Codice penale, art. 474, comma 2

    Reato contro la fede pubblica per detenzione ai fini di vendita di prodotti con marchi contraffatti. La Corte ha ritenuto che tale fattispecie non sia speciale rispetto all'art. 291-bis, avendo diversa ratio (tutela della fede pubblica vs tutela fiscale/doganale), per cui la riqualificazione non è automatica.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 300

    Previgente formulazione prevedeva l'applicazione della libertà vigilata; la Corte ha però affermato (con richiamo alla giurisprudenza) che l'applicazione non può essere automatica e richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato.

  • Legge 10 ottobre 1986, n. 663

    Ha abrogato l'art. 204 c.p. e ha eliminato l'ipotesi di applicazione automatica delle misure di sicurezza, rendendo necessario un accertamento della pericolosità sociale prima di irrogare la misura della libertà vigilata.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma richiamata in dispositivo per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto alla responsabilità penale: usata per attestare la definitiva efficacia della pronuncia nella parte non annullata.

Massime di principio

  • In materia di beni sospetti di contrabbando, se l'imputato asserisce una diversa provenienza (es. produzione nazionale), grava sulla difesa fornire documentazione probatoria: il giudice non inverte l'onere della prova ma valuta la ripartizione probatoria tra le parti.
  • La presenza di marchi "esteri" sui prodotti non determina automaticamente l'esclusione della produzione italiana; tuttavia l'assenza di prove documentali favorevoli alla difesa legittima la conferma della qualificazione doganale da parte dei giudici di merito.
  • Art. 291-bis (contrabbando doganale) e art. 474 c.p. (marchi contraffatti) sono reati distinti per oggetto e ratio; la riqualificazione da uno all'altro richiede elementi specifici di contraffazione idonei a ledere la fede pubblica.
  • Per l'aggravante di cui all'art. 291-ter è sufficiente la titolarità del mezzo in capo a terzo non imputato; non è necessario dimostrare che il terzo fosse ignaro o che l'uso del mezzo abbia effettivamente ostacolato le indagini. Il terzo potrà poi agire per evitare la confisca dimostrando la propria non responsabilità e la diligente vigilanza.
  • Le circostanze attenuanti riconosciute in primo grado devono essere esaminate dal giudice d'appello nel loro rapporto con le aggravanti; un diverso giudizio motivato è possibile ma la semplice contraddittorietà apparente non basta per cassare la decisione se il bilanciamento è sostanzialmente coerente.
  • La misura di sicurezza della libertà vigilata non può essere applicata automaticamente in relazione a certe pene; occorre un accertamento motivato della pericolosità sociale del condannato; la mancanza di tale valutazione legittima l'annullamento parziale con rinvio.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata solo in parte e rinviare il giudizio limitatamente al profilo viziato senza rimettere in discussione le condanne e le statuizioni non censurate.

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