Cassazione Penale, Ordinanza n. 16591/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. Il ricorso deduceva un vizio di violazione di legge penale e di motivazione in relazione alla determinazione della pena, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse erroneo o non adeguatamente giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente e non consente una rivalutazione della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui la condanna di merito è stata confermata; la decisione di legittimità non incide sul titolo di reato ma sul solo controllo della pena e della motivazione.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Delimita il vizio di motivazione deducibile in cassazione, che deve consistere in un difetto riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Richiamata per affermare che il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un percorso argomentativo logico, senza rivalutazione del merito o delle acquisizioni processuali.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento della somma di 3.000 euro a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando manchi o sia manifestamente illogico l'apparato argomentativo della decisione; non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o della congruità della motivazione rispetto alle risultanze di merito.
- Le censure sulla determinazione della pena, se formulate come contestazioni generiche della motivazione, sono inammissibili quando la sentenza impugnata dia conto in modo logicamente coerente dei criteri seguiti dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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