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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32428/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per violazione del regolamento comunale in materia di commercio su area pubblica: alla società veniva contestato di avere esercitato attività di commercio di bevande e alimenti in forma fissa e su area privata, pur essendo munita soltanto di autorizzazione per il commercio ambulante su area pubblica. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello nel merito, la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Giudice di pace, che avrebbe già accertato una situazione analoga; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle caratteristiche di precarietà e amovibilità del manufatto in vetroresina su ruote, che secondo la ricorrente avrebbe reso l'attività ambulante; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il giudice riconosciuto al Comune, rappresentato in primo grado da un funzionario e non da un avvocato, il rimborso di spese vive senza che tali spese fossero state espressamente richieste e documentate con nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli manifestamente infondati. Sul giudicato esterno ha osservato che la precedente pronuncia riguardava un accertamento riferito a fatti diversi e anteriori (anno 2005), mentre l'ordinanza opposta si fondava su un accertamento del 2017: si trattava quindi di illeciti amministrativi distinti e autonomi, non inseriti in un rapporto di durata. Quanto al dedotto omesso esame, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'inamovibilità della struttura e la sua natura fissa, sicché non vi era omissione del fatto decisivo. La Corte ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, quando la pubblica amministrazione è rappresentata in primo grado da un funzionario delegato, la liquidazione dei soli esborsi è possibile solo se tali spese siano espressamente richieste e giustificate con apposita nota spese; non essendo ciò avvenuto, il giudice non poteva liquidarle d'ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo e la causa rinviata al Tribunale di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è opponibile solo se riguarda il medesimo rapporto o il medesimo fatto giuridico; non opera quando la precedente decisione concerne fatti diversi e autonomi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2909 c.c. per sostenere la pretesa efficacia del giudicato, ma la Corte esclude l'estensione al caso di specie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo per violazione di legge; nel caso è stato invocato per il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude che il Tribunale abbia omesso l'esame del fatto dedotto.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese in favore della P.A. rappresentata da un funzionario richiede una specifica domanda di rimborso e la produzione di una nota spese giustificativa; non è consentita una liquidazione ufficiosa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel procedimento camerale per il deposito di memoria.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non può essere opposto quando la precedente decisione riguardi un accertamento relativo a fatti pregressi e diversi, anche se analoghi, poiché in tal caso si è in presenza di illeciti autonomi e non di un rapporto di durata.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è infondata se il giudice di merito ha effettivamente esaminato e motivato sul fatto storico decisivo dedotto, anche quando lo abbia valutato in senso contrario alla tesi della parte.
  • Quando la pubblica amministrazione è rappresentata in primo grado da un funzionario delegato, il rimborso dei soli esborsi può essere liquidato solo se espressamente richiesto e documentato con apposita nota spese; il giudice non può riconoscerlo d'ufficio.
  • La qualificazione dell'attività come ambulante o fissa dipende dalle concrete caratteristiche della struttura utilizzata e dalla sua effettiva amovibilità al momento dell'accertamento, valutate in base alle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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