Cassazione Penale, Sentenza n. 4934/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 co.2 lett. c) cod. strada) rilevata con etilometro; deduceva principalmente: (1) vizio probatorio per mancata produzione in atti del libretto metrologico dell'etilometro (omologazione, taratura e verifica annuale) e contestava che la mera annotazione sul verbale fosse insufficiente; (2) mancata motivazione della Corte d'appello in ordine alla richiesta, formulata con le conclusioni per l'udienza cartolare, di sostituzione della pena detentiva con una delle nuove pene sostitutive (ex art. 545-bis c.p.p. e art. 53 l. 689/1981) alla luce della riforma (d.lgs. 150/2022) e delle disposizioni transitorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la censura sull'etilometro (primo motivo), ritenendola manifestamente infondata perché: la normativa e la giurisprudenza attribuiscono all'imputato l'onere di allegare elementi concreti per contestare il buon funzionamento dello strumento e non impongono all'accusa di depositare automaticamente il libretto metrologico; resta al giudice la possibilità di ordinare acquisizioni (art. 507 c.p.p.) se emergono dubbi fondati. Invece ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello ha omesso di decidere e motivare la richiesta difensiva di applicazione delle nuove pene sostitutive; per questo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo alla concedibilità delle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. e ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 186 c.2 lett. c) Codice della Strada
Norma sostanziale che punisce la guida in stato d'ebbrezza; la sentenza di merito ha applicato questa norma in relazione ai risultati dell'etilometro
art. 379 d.P.R. 16/11/1992 n. 495 (Regolamento esecutivo Codice della Strada)
Disciplina l'omologazione, la visita primitiva e la verifica periodica (taratura annuale) degli etilometri; la Cassazione conferma che tali prescrizioni esistono ma che la mera mancata produzione del libretto metrologico non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'accertamento se la difesa non allega elementi concreti che mettano in dubbio il funzionamento
Norma procedurale che disciplina la possibilità di sostituzione della pena detentiva breve con pene sostitutive; la Corte ha rilevato che la richiesta dell'imputato deve essere valutata dal giudice d'appello e che la mancata pronuncia sulla richiesta comporta annullamento con rinvio
art. 53 legge 24/11/1981 n. 689
Contiene l'elenco delle pene sostitutive; richiamata dalla difesa come base per la proposta di pena alternativa (lavoro di pubblica utilità, multa, semilibertà)
d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (riforma - c.d. Riforma Cartabia), art. 95 (disposizioni transitorie)
Prevede l'applicabilità, anche ai procedimenti pendenti, delle nuove norme sulle pene sostitutive se più favorevoli; la Corte interpreta la norma nel senso che il giudice d'appello deve pronunciarsi sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata dall'imputato anche se non contenuta nell'atto di gravame, purché proposta in tempo utile (es. udienza di discussione)
Attribuisce al giudice il potere di disporre l'assunzione di mezzi di prova d'ufficio; la Cassazione ricorda che il giudice può acquisire documenti come il libretto metrologico se il dubbio sul risultato incide decisamente sul convincimento
art. 597 c.p.p. (principio devolutivo) e giurisprudenza delle Sezioni Unite
Principio che limita il potere del giudice d'appello a introdurre d'ufficio nuove statuizioni; la Corte coordina tale principio con le disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022 per consentire che la richiesta di pena sostitutiva in appello sia valutata anche se non inserita nei motivi di impugnazione, purché tempestiva
art. 27 co.2 Cost.
Richiamata in via incidentale dal ricorrente; la Corte precisa che la deduzione di violazione costituzionale non sostituisce le forme di impugnazione previste dall'art. 606 c.p.p. e che andava prospettata come questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Sui controlli dell'etilometro: la normativa richiede omologazione e verifiche periodiche dell'apparecchio, ma l'accusa non è obbligata a depositare d'ufficio il libretto metrologico; spetta alla difesa, se contesta la rilevazione, allegare elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del buon funzionamento, e/o chiedere al giudice di ordinare acquisizioni probatorie (art. 507 c.p.p.).
- La mera indicazione sul verbale che "apparecchiatura omologata" sia stata usata non è di per sé insufficiente a escludere la prova, salvo che la difesa allegando fatti concreti non metta in luce ragioni di incertezza sul funzionamento.
- Se la difesa solleva dubbi motivati sul funzionamento dello strumento, il giudice deve valutare se acquisire d'ufficio il libretto metrologico o altri atti tecnici; in mancanza di qualsiasi allegazione specifica da parte della difesa, il giudice può legittimamente ritenere attendibile l'accertamento.
- Sulle pene sostitutive in appello: dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) e le disposizioni transitorie (art. 95), il giudice d'appello deve prendere in esame la richiesta dell'imputato di applicare le nuove pene sostitutive se la richiesta è stata formulata tempestivamente (anche con le conclusioni per udienza cartolare), e la mancata pronuncia motiva sulla richiesta può comportare annullamento e rinvio.
- Proceduralmente, il difensore che intende ottenere in appello l'applicazione di pene sostitutive dovrebbe formulare esplicitamente la richiesta e documentare la proposta (es. indicazione di struttura per lavoro di pubblica utilità) già nelle conclusioni, per evitare che il giudice non la consideri o non la motivi adeguatamente.
- Ricorso per cassazione: le questioni di presunta violazione di norme costituzionali o della CEDU non sono direttamente proponibili come motivo di cassazione ex art. 606 c.p.p.; vanno, se pertinenti, prospettate secondo le forme della questione di legittimità costituzionale.
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