Cassazione Civile, Ordinanza n. 19757/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una azienda sanitaria provinciale ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda del Comune volta a ottenere il rimborso, in via di rivalsa, delle somme da esso anticipate per gli oneri di natura sanitaria relativi al ricovero di anziani non autosufficienti e adulti inabili ospitati presso una struttura residenziale. La controversia ruotava attorno all'interpretazione dell'art. 59 della l.r. Sicilia n. 33/1996 e delle norme regionali richiamate: secondo la ricorrente, il credito del Comune non sarebbe sorto automaticamente per legge, ma solo dopo la conclusione del procedimento di ripartizione delle somme del Fondo sanitario regionale tra le ASL/ASP e poi tra i Comuni richiedenti; in assenza di tale riparto, la pretesa sarebbe rimasta priva di titolo esigibile. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che il diritto al rimborso nascesse direttamente dalla legge, che il Comune fosse tenuto solo ad anticipare la quota sanitaria e che l'eventuale insufficienza del fondo costituisse un fatto estintivo, da provare da chi lo eccepisce. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme regionali e del regolamento attuativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 59 l.r. Sicilia n. 33/1996, l'integrazione della retta giornaliera per il ricovero di anziani non autosufficienti è posta a carico del Fondo sanitario regionale e che il Comune ne sostiene solo anticipatamente l'esborso. Il diritto al rimborso sorge quindi direttamente dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di riparto del fondo. L'eventuale insufficienza delle risorse regionali non incide sulla nascita del diritto, ma integra un fatto estintivo della pretesa, che deve essere provato dall'azienda sanitaria che lo invoca. Poiché nel caso concreto era pacifico il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa, la sentenza d'appello è stata integralmente confermata. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, l.r. Sicilia n. 87/1981
Richiamato dalla ricorrente come disposizione collegata alla disciplina dell'integrazione della retta e dei rimborsi, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per negare il diritto del Comune.
art. 59 l.r. Sicilia n. 33/1996
"l'integrazione della retta giornaliera corrisposta (...) dai Comuni (...) agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale"
Il diritto al rimborso nasce direttamente dalla legge; il Comune anticipa la quota sanitaria e l'eventuale insufficienza del fondo è fatto estintivo, non costitutivo.
art. 16, comma 2, D.P.R. Sicilia n. 158/1996, allegato F
Richiamato insieme alle norme regionali quale base della disciplina attuativa del rimborso delle rette assistenziali e sanitarie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce espressamente a un fondo pubblico la copertura di una quota di spesa e pone l'ente locale in mera anticipazione, il diritto al rimborso sorge direttamente dalla legge e non dipende dal completamento del riparto amministrativo delle risorse.
- Se la legge configura l'insufficienza delle risorse come causa impeditiva o estintiva della pretesa, tale insufficienza deve essere allegata e provata dalla parte che la invoca.
- L'adempimento dell'iter procedurale previsto dalla disciplina speciale può costituire l'unica condizione per la nascita del diritto alla rivalsa, quando il titolo sostanziale del credito è già direttamente predisposto dalla legge.
- In presenza di una disciplina regionale di interpretazione autentica che conferma la ripartizione degli oneri tra ente locale e azienda sanitaria, non è consentito subordinare il credito del Comune a presupposti ulteriori non espressamente previsti dal testo normativo.
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