Cassazione Penale, Ordinanza n. 32681/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale di tre imputati per avere, in concorso tra loro, detenuto e portato in luogo pubblico un fucile automatico Breda calibro 12 con canna tagliata, in data 6 marzo 2024 a Spino d'Adda. I ricorsi in cassazione, sostanzialmente sovrapponibili, contestavano la decisione di merito su più profili: a) questioni relative al sequestro conservativo, dedotte in particolare nel terzo motivo del ricorso di uno degli imputati; b) la sussistenza del reato contestato ex l. n. 895/1967, sostenendosi in sostanza la mancanza di adeguata prova del segmento temporale tra detenzione e porto dell'arma; c) l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 5 della medesima legge; d) la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla continuazione; e) il diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che tali doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure sul sequestro conservativo perché avrebbero dovuto essere proposte con autonoma impugnazione mediante richiesta di riesame entro il termine di quindici giorni dal deposito dei motivi, ormai spirato. Ha poi ritenuto manifestamente infondate le ulteriori doglianze, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla sussistenza del reato, sull'esclusione dell'attenuante ex art. 5 l. 895/1967 trattandosi di fucile a canne mozze, sulla già avvenuta applicazione della riduzione di pena ex art. 7 della stessa legge e sulla congruità del trattamento sanzionatorio, anche per la continuazione e il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto, l'uso di un'auto rubata, la provenienza da Foggia e l'assenza di segni di resipiscenza. Ai ricorrenti sono state inoltre imposte le spese processuali e la somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come norme concorrenti nella contestazione del reato, a fondamento dell'addebito di concorso di persone e recidiva contestata nel capo d'imputazione riportato nella sentenza
art. 2 l. 22 maggio 1967, n. 895
norma incriminatrice ritenuta integrata dalla detenzione e dal porto illegale dell'arma in luogo pubblico
art. 4 l. 22 maggio 1967, n. 895
richiamato nel capo di imputazione riportato nella sentenza come parte della disciplina violata
art. 7 l. 22 maggio 1967, n. 895
la Corte osserva che la riduzione di pena prevista da tale disposizione era già stata applicata dal primo giudice
art. 5 l. 22 maggio 1967, n. 895
attenuante esclusa perché l'arma era un fucile a canne mozze, per il quale la disposizione non era applicabile
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato dal testo come base dell'avviso alle parti nel procedimento camerale
richiamato nel testo in relazione all'avviso alle parti, senza specificazione ulteriore nel corpo dell'ordinanza
Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto l'apparente veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- Le doglianze relative a un sequestro conservativo devono essere fatte valere con l'impugnazione prevista dal codice, nei termini e con le forme proprie del riesame; se tali termini sono spirati, la censura proposta con ricorso per cassazione è inammissibile.
- In presenza di una motivazione di merito adeguata e logicamente coerente sulla sussistenza del reato, sulla qualificazione dell'arma e sul trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione non può sostituire una propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- L'attenuante speciale prevista dalla legge sulle armi non è applicabile quando l'arma presenti caratteristiche che la rendono espressamente incompatibile con il beneficio, come nel caso di un fucile a canne mozze.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica e ancorati a elementi concreti quali gravità del fatto, modalità esecutive, condotta successiva e assenza di resipiscenza.
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