Cassazione Penale, Sentenza n. 6955/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro di euro 349.132,00 ritenuti profitto della malversazione ai danni dello Stato (finanziamento Simest destinato a Clabo Holding USA). Clabo contestava: a) la mancanza del "fumus commissi delicti" per malversazione perché il finanziamento non sarebbe stato agevolato; b) la natura privata di Simest (contestando la qualificazione come organismo/ente pubblico); c) il momento consumativo del reato (sosteneva che la fattispecie si consuma solo allo scadere del termine contrattuale essenziale, 30/06/2026, e che le somme erano state restituite nel 2020-2021); d) la mancata motivazione del periculum in mora ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha respinto la deduzione sulla natura privata di Simest, confermando che Simest è organismo/ente pubblico ai fini penali. Tuttavia, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro perché il reato di malversazione (art. 316-bis c.p.) non risultava consumato: il finanziamento non era irreversibilmente destinato a fini diversi da quelli pubblici, le somme erano state restituite tra il 2020 e il 2021 e, soprattutto, il contratto fissava un termine essenziale (30/06/2026) entro il quale l'obiettivo doveva essere realizzato; finché quel termine non è spirato non può dirsi consumata la fattispecie, salvo prova di irreversibile compromissione dell'interesse pubblico (non emersa). Perciò il sequestro è stato annullato senza rinvio; il motivo relativo al periculum in mora è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen. (malversazione a danno dello Stato)
La norma richiede che il beneficiario goda di una forma di vantaggio/erogazione "agevolata"; la fattispecie si consuma solo quando è irrimediabilmente frustrato l'interesse pubblico perseguito mediante il finanziamento. Se nel contratto è previsto un termine essenziale, il reato si consuma allo scadere di tale termine, salvo prova di irreversibile compromissione dell'interesse pubblico (es. conto dedicato, vincoli, obbligo di rendicontazione).
art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. (sequestro preventivo finalizzato alla confisca)
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto; la Corte rileva che, secondo orientamenti recenti, il giudice deve motivare il periculum in mora (ma nel caso il profilo è stato assorbito perché la questione sostanziale sul consumarsi del reato ha reso inutile l'approfondimento).
art. 3 d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e art. 3 lett. d) d.lgs. 50/2016 (definizione di "organismo di diritto pubblico")
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di Simest come organismo di diritto pubblico ai fini penalistici, richiamando i criteri normativi (finalità di interesse generale non industriale/commerciale, finanziamento maggioritario o controllo/vigilanza pubblica, organi designati dagli enti pubblici).
art. 348-ter cod. pen. (autoriciclaggio) - contestato nel procedimento di merito
Citato in relazione al procedimento penale complessivo; non è stato decisivo per l'annullamento del sequestro in Cassazione, che si è fondato sulla mancata consumazione della malversazione.
Massime di principio
- Per integrare il reato di malversazione ai danni dello Stato è necessario dimostrare che il finanziamento era effettivamente "agevolato" per il beneficiario (tassi o condizioni di favore, garanzie pubbliche, benefici fiscali o simili) o comunque che il vantaggio sia tale da giustificare la rilevanza penale.
- Se il contratto che regola l'erogazione prevede un termine essenziale per la realizzazione dell'obiettivo pubblico, il reato si consuma in linea di principio solo allo scadere di quel termine, salvo prova che l'interesse pubblico sia stato irreversibilmente compromesso prima (es. distrazione su conto non dedicato, vincoli contrattuali violati, mancata rendicontazione obbligatoria).
- La temporanea utilizzazione delle somme per fini diversi non è automaticamente penalmente rilevante se le somme sono restituite o rientrano nell'ambito della realizzazione degli obiettivi entro il termine contrattuale; in tali casi la controversia può restare nell'alveo civilistico.
- La presenza di conti dedicati, vincoli contrattuali specifici, obblighi di rendicontazione o altre forme di controllo da parte dell'ente erogatore sono indici decisivi per anticipare la consumazione del reato (dimostrando che la distrazione ha determinato irreversibile compromissione dell'interesse pubblico).
- Nel procedimento cautelare (sequestro finalizzato alla confisca) il giudice deve comunque fondare la misura su un quadro indiziario solido e motivare la necessità e l'urgenza (periculum in mora); l'assenza di tali elementi può rendere insostenibile la misura alla verifica di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6714/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6716/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6717/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6718/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6719/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6720/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →