Cassazione Penale, Sentenza n. 40681/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Salerno del 13/03/2025. Il ricorso di XXXXXXXX (difeso dall'avv. Di Caprio) deduceva violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. relativo all'omessa applicazione delle pene sostitutive, sostenendo che il giudice di appello aveva errato ritenendo assente un motivo specifico e che la richiesta non richiede deduzioni motivate. Il ricorso di XXXXXXX (difeso dall'avv. Forni) lamentava violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per l'esclusione delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena, invocando il ruolo marginale dell'imputato e chiedendo una diversa valutazione delle circostanze ed attenuanti.
La decisione
Per XXXXXXXX il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito sulle ragioni per negare le attenuanti generiche (modalità insidiose dei reati contro anziani, gravità e personalità negativa) e ha confermato la rideterminazione della pena; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. Per XXXXXXX il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente alla questione delle pene sostitutive: la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello solo in relazione alla mancata valutazione delle pene sostitutive e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio su tale punto. La Corte ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i fatti (quindi confermata la condanna sul piano della responsabilità) e ha stabilito che, nel giudizio di rinvio limitato alle pene sostitutive, non può decorrere il termine di improcedibilità (ex art. 344-bis c.p.p.) che impedirebbe l'applicabilità della pena.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per i motivi di ricorso (lett. b, c, e): i ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge relativi a esclusione attenuanti e mancata applicazione delle pene sostitutive
art. 58 legge 689/1981 (come modificata dalla L. 681/1989 e d.lgs. 150/2022)
"Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"
Stabilisce i criteri discrezionali per applicare le pene sostitutive richiamando art. 133 c.p.; la Corte interpreta che il giudice deve verificare ex officio le condizioni per la sostituzione e non può rifiutare il beneficio solo per assenza di deduzioni specifiche del ricorrente
Elenca condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena (es. misura di sicurezza, reati di cui all'art. 4-bis O.P.); la Corte sottolinea che tali condizioni sono tassative e non si sovrappongono alla valutazione della personalità dell'imputato
Riferimento alla normativa sulle misure alternative: la Corte osserva che la presenza di precedenti non costituisce di per sé una condizione ostativa assoluta alla sostituibilità della pena
Sez.2, n. 8794 del 14/02/2024 (giurisprudenza della Corte di cassazione)
Cita orientamenti secondo i quali sul giudice grava l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi e che l'onere valutativo non può essere eluso per mere assenze di deduzioni del condannato
"Fermo restando quanto previsto dall’art. 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello"
La Corte interpreta la norma stabilendo che, quando la Cassazione annulla solo parti non connesse essenzialmente con la dichiarazione di responsabilità (es. pena), l'affermazione di responsabilità diventa irrevocabile e il termine di improcedibilità non decorre nel giudizio di rinvio relativo solo alla pena
"se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata"
Richiamato per affermare l'autorità di cosa giudicata della parte di sentenza non annullata e per escludere che nel giudizio di rinvio possa operare l'improcedibilità quando la responsabilità è divenuta irrevocabile
Prevede la condanna del ricorrente alle spese per ricorso manifestamente infondato: applicata per la richiesta dichiarata inammissibile con determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende
Articoli e principi di giurisprudenza delle Sezioni Unite (Vitale, Attinà, Gialluisi, ecc.)
Giurisprudenza citata per il principio del "giudicato progressivo": quando la Cassazione rende irrevocabile l'accertamento della responsabilità, il giudizio di rinvio non può essere ostacolato da cause estintive o improcedibilità che maturerebbero successivamente
Massime di principio
- La corte di legittimità può annullare la pronuncia di merito solo in relazione alle pene o ad altre statuizioni accessorie lasciando intatta l'affermazione di responsabilità: in tal caso la responsabilità diventa irrevocabile e il giudizio di rinvio riguarda solo le questioni residuali
- Il giudice che decide la pena deve verificare, anche d'ufficio, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive; l'assenza di deduzioni specifiche del condannato non è di per sé ostativa
- La presenza di precedenti penali non costituisce automaticamente un divieto alla concessione delle pene sostitutive: può essere considerata nel giudizio prognostico ma non è una condizione ostativa tassativa salvo i casi espressamente previsti dalla norma
- Le pene sostitutive possono essere escluse solo per fondati motivi prognostici circa la pericolosità o l'inadempimento delle prescrizioni; il giudizio deve essere motivato e non basato esclusivamente su elenchi di precedenti
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiarare l'inammissibilità e infliggere sanzioni pecuniarie al ricorrente (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
- Nel caso di annullamento limitato alle pene, il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. non decorre nel giudizio di rinvio se l'affermazione di responsabilità è stata resa irrevocabile dalla Cassazione
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