Cassazione Penale, Ordinanza n. 25979/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze. Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente esaminato, nella loro connessione, gli elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso ex art. 81 c.p. e non avrebbe considerato un precedente giudicato che aveva già riconosciuto la continuazione tra un reato fallimentare e reati tributari. La Corte ha ritenuto che tali censure si risolvessero in mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito e in una richiesta di diversa lettura degli elementi fattuali, mentre il provvedimento impugnato aveva dato conto del precedente giudicato e aveva valorizzato dati ritenuti incompatibili con la continuazione, come la distanza temporale di circa otto anni tra i fatti, la diversa localizzazione territoriale (province di Torino e Chieti) e altri indicatori più coerenti con un'abitualità delinquenziale che con una preordinazione unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la sussistenza di lacune motivazionali nell'ordinanza del tribunale dell'esecuzione, osservando che il giudice di merito aveva preso in considerazione anche il precedente giudicato ma aveva motivatamente escluso la prova dell'originario disegno criminoso comune. È stata richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'identità del disegno criminoso deve essere dimostrata e non può essere affermata sulla base del dubbio, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di pena. Inoltre, la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una revisione del merito degli elementi fattuali, ma solo la verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e non manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e non manifestamente illogica.
La continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, che deve essere dimostrata e non può essere desunta dal solo dubbio.
Massime di principio
- In tema di continuazione ex art. 81 c.p., l'unicità del disegno criminoso deve risultare da elementi positivi e non può essere riconosciuta in via meramente ipotetica o sulla base del solo favor rei.
- La distanza temporale significativa tra i fatti, la diversa collocazione territoriale e altri indici fattuali possono legittimamente orientare il giudice dell'esecuzione verso l'esclusione della preordinazione unitaria e verso la conclusione per l'abitualità delinquenziale.
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze del giudice dell'esecuzione, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito sugli elementi fattuali, ma può solo verificare la presenza di una motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a una revisione del fatto.
- Il precedente riconoscimento della continuazione in altra sede non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione rispetto a fatti diversi, ove gli elementi concreti depongano per l'assenza di un medesimo disegno criminoso.
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