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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32809/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole, tra l'altro, del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. (interruzione o turbamento di pubblico servizio). Il ricorso proponeva due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla riconducibilità dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 340, sostenendo che i fatti accertati non dimostrerebbero la volontà di interrompere o turbare il servizio pubblico e che la condotta si sarebbe limitata a una lite per questioni di traffico; (2) mancata e insufficiente valutazione della prova e dell'attendibilità della persona offesa (PROSPERI) e del teste DA SILVA, nonché l'omessa considerazione della possibile scriminante della legittima difesa (richiamando artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e art. 52 cod. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e versato in fatto, inammissibile perché non specificava le censure negate in sede di appello e proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti senza dedurre alcun travisamento della prova. Ha inoltre confermato che l'art. 340 può ritenersi integrato anche quando è compromessa una parte dell'attività del servizio pubblico (giurisprudenza richiamata). Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso inammissibile perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la valutazione dell'attendibilità del teste DA SILVA e aveva escluso la legittima difesa sia per quella valutazione sia per il comportamento dell'imputato (allontanamento senza attendere la polizia e senza fornire i propri dati). Per l'evidente inammissibilità dei motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato altresì condannato a rimborsare alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa quantificate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 340 cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il reato può dirsi integrato anche quando la condotta compromette il regolare svolgimento di una parte del servizio pubblico, non è richiesta l'interruzione totale; inoltre il dolo generico è sufficiente e la finalità di ottenere un risarcimento personale non esclude il reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamata come base delle censure per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non abbiano indicato con precisione gli elementi decisivi non valutati dai giudici di merito, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per sanzionare l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, prevedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite formale alla materia oggetto di gravame in cassazione; utile a sottolineare i limiti di ammissibilità del ricorso rispetto ai motivi effettivamente dedotti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova citata dal ricorrente; la Corte ha ricordato che la valutazione della attendibilità dei testimoni è rimessa ai giudici di merito e non può essere sindacata in cassazione se motivata e priva di travisamento della prova.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda l'onere della prova e la formazione della prova; la Corte ha rilevato che non vi è stato travisamento probatorio né omissione valutativa tale da giustificare il sindacato di legittimità.

  • art. 52 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla legittima difesa. La Corte d'appello ha escluso la scriminante sulla base della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle deposizioni (comportamento dell'imputato compatibile con l'assenza di legittima difesa); la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere specifiche: è necessario indicare esattamente quali argomenti di fatto o di diritto il giudice di merito avrebbe omesso o travisato; il mero rinvio all'atto di appello o una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni è prerogativa del giudice di merito e può essere sindacata dalla Corte di cassazione solo se emerge un palese travisamento della prova, contraddizioni insanabili o illogicità manifesta nella motivazione.
  • Il reato di interruzione o turbamento di pubblico servizio (art. 340) può configurarsi anche quando è compromessa solo una parte del servizio o una singola funzione organizzativa, purché il fatto incida sul regolare svolgimento di quella parte.
  • La finalità personale dell'agente (es. ottenere il risarcimento di un danno) non esclude di per sé il dolo richiesto per reati come l'art. 340, salvo che non emerga l'assenza dell'elemento volitivo specifico previsto dalla norma.
  • La pretesa scriminante della legittima difesa deve essere provata e valutata nel contesto complessivo degli elementi di fatto: comportamenti successivi dell'imputato (es. allontanarsi senza attendere l'intervento delle forze dell'ordine) possono influire sulla valutazione dell'esistenza della legittima difesa.
  • Ricorsi manifestamente infondati o formalmente inammissibili possono comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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