Cassazione Penale, Sentenza n. 5218/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per rissa aggravata confermata dalla Corte d'appello di Catania, deducendo: 1) estinzione del reato per prescrizione; 2) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità; 3) vizi motivazionali e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella prospettazione relativa alla prescrizione si contestava il computo dei termini e delle sospensioni; gli altri motivi chiedevano di rimettere in discussione la valutazione probatoria e la mancata concessione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto corretto il computo dei periodi di sospensione (diversi periodi di impedimento e astensione) e ha stabilito che il termine ordinario di prescrizione sarebbe decorso il 3 febbraio 2022, quindi successivamente alla sentenza di secondo grado (9 dicembre 2021). I motivi relativi alla responsabilità e al diniego delle attenuanti sono stati considerati come mera richiesta di rivalutazione del merito o non viziati da illogicità manifesta, e pertanto inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti dalla norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in sede di cassazione.
art. 157, primo comma, cod. pen.
Usata per il calcolo del termine ordinario di prescrizione del reato.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Applicato congiuntamente all'art. 157 per determinare la durata della prescrizione nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione: censure che chiedono la rivalutazione del merito o del significato della prova sono inammissibili.
Consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il computo della prescrizione tiene conto dei periodi di sospensione e tali sospensioni, anche se riferite a specifici provvedimenti, possono estendersi a tutti i coimputati se questi non hanno dato causa al differimento o non si sono opposti; quindi contestazioni generiche sul calcolo della prescrizione richiedono puntuale allegazione e confronto con le singole sospensioni.
- In Cassazione sono inammissibili argomentazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione del valore probatorio degli elementi di fatto: il sindacato è possibile solo quando emerge un vizio logico-giuridico della motivazione che ne comprometta la capacità dimostrativa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito commenti ogni elemento favorevole; è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi e non viziati da manifesta illogicità.
- La mancata ammissione del ricorso comporta spesso conseguenze economiche per il ricorrente (spese e sanzione alla Cassa delle ammende); pertanto è consigliabile valutare in termini di merito e di ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →