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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5218/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per rissa aggravata confermata dalla Corte d'appello di Catania, deducendo: 1) estinzione del reato per prescrizione; 2) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità; 3) vizi motivazionali e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella prospettazione relativa alla prescrizione si contestava il computo dei termini e delle sospensioni; gli altri motivi chiedevano di rimettere in discussione la valutazione probatoria e la mancata concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto corretto il computo dei periodi di sospensione (diversi periodi di impedimento e astensione) e ha stabilito che il termine ordinario di prescrizione sarebbe decorso il 3 febbraio 2022, quindi successivamente alla sentenza di secondo grado (9 dicembre 2021). I motivi relativi alla responsabilità e al diniego delle attenuanti sono stati considerati come mera richiesta di rivalutazione del merito o non viziati da illogicità manifesta, e pertanto inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il computo della prescrizione tiene conto dei periodi di sospensione e tali sospensioni, anche se riferite a specifici provvedimenti, possono estendersi a tutti i coimputati se questi non hanno dato causa al differimento o non si sono opposti; quindi contestazioni generiche sul calcolo della prescrizione richiedono puntuale allegazione e confronto con le singole sospensioni.
  • In Cassazione sono inammissibili argomentazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione del valore probatorio degli elementi di fatto: il sindacato è possibile solo quando emerge un vizio logico-giuridico della motivazione che ne comprometta la capacità dimostrativa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito commenti ogni elemento favorevole; è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi e non viziati da manifesta illogicità.
  • La mancata ammissione del ricorso comporta spesso conseguenze economiche per il ricorrente (spese e sanzione alla Cassa delle ammende); pertanto è consigliabile valutare in termini di merito e di ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.

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