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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34249/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che, in parziale accoglimento della richiesta difensiva, aveva sostituito gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. del Tribunale di Palmi con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Era gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, per la detenzione non autorizzata di materiale esplosivo. La difesa ha articolato quattro censure: 1) violazione della disciplina sulle armi ed esplosivi e erronea applicazione del concetto di micidialità, sostenendo che il sequestro riguardasse 49 cartoni contenenti in prevalenza articoli pirotecnici commerciali, marcati CE, di categorie F1, F2, T1 e F4 e di provenienza lecita, destinati a usi ricreativi; 2) violazione degli artt. 273, 192 e 360 c.p.p., deducendo che la gravità indiziaria fosse stata affermata senza l’accertamento tecnico sulla micidialità, nonostante gli artificieri avessero riservato un accertamento irripetibile poi non eseguito; 3) vizio di motivazione per la contraddizione tra il riconoscimento della detenzione di esplosivo micidiale e la considerazione, ai fini delle esigenze cautelari, che il materiale fosse destinato a feste ed eventi privati; 4) violazione dell’art. 192 c.p.p. per avere esteso la potenziale pericolosità del nucleo di materiale artigianale, pari a 1,7 kg lordi nei cartoni 48 e 49, all’intero quantitativo di circa 500 kg lordi, la cui detenzione eccedente i limiti sarebbe stata, secondo la difesa, soltanto contravvenzionale o amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha ricordato che, in materia cautelare, il controllo di legittimità non consente di rivalutare gli elementi di fatto o gli apprezzamenti di merito, ma riguarda la correttezza giuridica e la congruità logica della motivazione. Il Tribunale aveva motivatamente valutato il materiale esplosivo nel suo complesso e le concrete modalità di detenzione: una quantità ingente, comprendente manufatti artigianali illegali, era conservata senza autorizzazione in un magazzino adiacente all’abitazione, chiuso con un catenaccio che poteva essere forzato da terzi. Il NEC complessivo era pari a 97,71 kg e il peso lordo totale a 500 kg, suddivisi in 49 cartoni. La Corte ha ritenuto quindi legittima la valutazione della micidialità sulla base dell’insieme dei materiali e delle condizioni di custodia, senza necessità di considerare isolatamente ciascun manufatto. Ha inoltre valorizzato l’ammissione dell’interessato, che aveva dichiarato di detenere il materiale per utilizzarlo, dietro corrispettivo, in festeggiamenti ed eventi privati e di avere avviato le pratiche per ottenere la licenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; la misura cautelare risultante dall’ordinanza impugnata resta l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità

    La micidialità può risultare dalla valutazione complessiva dei materiali pirotecnici e delle concrete condizioni di detenzione, anche quando i singoli manufatti non siano micidiali se considerati separatamente.

  • art. 616 c.p.p.

    All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La micidialità degli esplosivi può essere accertata considerando il materiale nel suo complesso e le modalità concrete della detenzione; manufatti pirotecnici non micidiali se valutati singolarmente possono assumere, per quantità, confezionamento, concentrazione e prossimità a persone o cose, carattere complessivamente micidiale.
  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare, la Corte non può rivalutare gli elementi materiali e fattuali né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito; verifica la correttezza giuridica della decisione e l’assenza di illogicità manifesta nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiCustodia cautelareImpugnazioni
RamiArmiMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

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