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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36372/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 3 marzo 2026, la Corte di appello di Roma confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 7 novembre 2025, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa per estorsione aggravata, commessa in più persone riunite, in luogo di privata dimora e ai danni di persona ultras sessantacinquenne, approfittando di circostanze personali idonee a ostacolarne la difesa. Secondo la contestazione, l'imputato e i complici avevano prospettato alla persona offesa l'arresto della figlia in relazione a un sinistro stradale inesistente, chiedendo il pagamento di somme; uno dei complici si era qualificato come maresciallo dei carabinieri. Il difensore ha proposto cinque motivi. Con i primi due ha contestato la qualificazione del fatto come estorsione, sostenendo che si trattasse di truffa aggravata: il pericolo prospettato sarebbe stato fondato su una falsa rappresentazione e la motivazione d'appello non avrebbe spiegato la coartazione della volontà né la riferibilità del male alla sfera di controllo degli agenti. Con il terzo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, che mirava a risentire la persona offesa e ad acquisire documentazione sulle modalità operative del gruppo, deducendo la specificità e rilevanza delle prove e contestando che il rito abbreviato precludesse l'integrazione. Con il quarto motivo ha impugnato il diniego delle attenuanti generiche, contestando il rilievo attribuito a un precedente procedimento per frode informatica definito con archiviazione per particolare tenuità, alla presunta appartenenza a un meccanismo criminoso e l'omessa considerazione della giovane età e della scelta del rito abbreviato. Con il quinto motivo ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte d'appello avesse valorizzato l'omesso aumento per l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, c.p., non applicata in primo grado, per confermare il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi manifestamente infondati. Ha confermato che il discrimine tra truffa vessatoria ed estorsione non dipende dalla realtà del male prospettato, ma dal fatto che esso sia rappresentato come realizzabile e riconducibile all'agente, producendo una pressione coercitiva sulla vittima. Nel caso concreto, la prospettiva dell'arresto della figlia era stata presentata come conseguenza concretamente attuabile dagli imputati o da soggetti a loro riconducibili, e aveva indotto la persona offesa a pagare. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché non consentito e, comunque, manifestamente infondato: la richiesta istruttoria era generica quanto alla documentazione, non indicava gli elementi conoscitivi da acquisire né la loro incidenza, e non dimostrava l'assoluta necessità della prova; le dichiarazioni della persona offesa erano già utilizzabili nel giudizio abbreviato. Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti manifestamente infondati. La pena era stata determinata nel minimo edittale e il richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato era sufficiente; il riferimento all'aggravante non computata in primo grado non aveva peggiorato la posizione dell'imputato né inciso sulla pena. Il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi e dalla gravità della condotta, diretta contro una persona vulnerabile e caratterizzata da programmazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    ricorre la truffa c.d. vessatoria quando il male prospettato sia meramente possibile, eventuale e, soprattutto, non riconducibile causalmente all’agente, con la conseguenza che la vittima non subisce una coartazione della propria volontà, ma si determina all’atto dispositivo in forza di un errore indotto mediante artifici o raggiri; si configura, invece, l’estorsione quando il male venga rappresentato come certo o comunque realizzabile ad opera dell’agente (o di soggetti a lui riconducibili), sicché la vittima si trova posta in una alternativa ineluttabile tra il subire il danno minacciato o l’adempiere alla pretesa patrimoniale.

    L'estorsione ricorre quando il male prospettato, anche se immaginario, è presentato come concretamente realizzabile dall'agente o da soggetti a lui riconducibili e coarta la decisione patrimoniale della vittima; se il pericolo è soltanto eventuale e non riferibile all'agente, la condotta può integrare truffa vessatoria.

  • art. 603 c.p.p.

    In tale giudizio, la rinnovazione istruttoria è ammessa soltanto quando il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, in quanto potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi già acquisiti.

    Nel giudizio di appello avverso una sentenza resa con rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria richiede che la prova sia assolutamente necessaria e potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione degli elementi già acquisiti; la richiesta deve inoltre individuare in modo specifico le prove e la loro rilevanza.

  • art. 132 c.p.

    in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che deve rendere noti gli elementi posti a fondamento della determinazione della pena (art. 132 cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale

    La motivazione sulla pena deve dar conto degli elementi che sostengono la scelta discrezionale e deve essere tanto più puntuale quanto maggiore è lo scostamento dal minimo edittale. Se la pena è fissata nel minimo, il richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato può essere sufficiente.

  • art. 133 c.p.

    quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio

    Nel motivare la pena, il giudice deve indicare i criteri oggettivi o soggettivi dell'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti, con un onere motivazionale crescente in relazione allo scostamento dal minimo edittale.

  • art. 62-bis c.p.

    la loro sussistenza integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di merito; il diniego può fondarsi su ragioni ritenute decisive, anche su un solo elemento rilevante o sull'assenza di elementi positivi, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    In assenza di un concreto peggioramento della posizione dell’imputato, deve pertanto escludersi la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius è violato solo in presenza di un concreto peggioramento della posizione dell'imputato; un argomento utilizzato per confermare la congruità della pena, senza modificarla né attribuire effetti sanzionatori a un'aggravante non computata, non integra tale violazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il discrimine tra estorsione e truffa vessatoria non risiede nella realtà o immaginarietà del male prospettato, ma nella sua riferibilità alla sfera di dominio dell'agente e nel modo in cui incide sulla libertà di autodeterminazione della vittima. Se il male è rappresentato come certo o concretamente realizzabile dall'agente o da soggetti a lui riconducibili e determina una scelta coercitiva tra subire il danno e pagare, il fatto integra estorsione; se il pericolo è soltanto eventuale e non imputabile a chi lo prospetta, la vittima è indotta in errore e può ricorrere la truffa vessatoria.
  • La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e richiede una motivazione sulla necessità della prova; nel giudizio abbreviato è ammessa soltanto se l'assunzione è assolutamente necessaria e potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione complessiva degli elementi già acquisiti. La richiesta deve identificare le prove richieste e spiegare la loro concreta rilevanza.
  • La motivazione della pena deve dar conto degli elementi posti a fondamento della determinazione sanzionatoria; l'onere si intensifica quanto più la pena si discosta dal minimo edittale. In prossimità del minimo può essere sufficiente un richiamo sintetico alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può basarsi sulle ragioni ritenute preponderanti, anche senza una disamina analitica di ogni elemento prospettato; è sufficiente che la motivazione sia congrua e non contraddittoria e individui gli elementi decisivi o l'assenza di elementi positivi.
  • Il divieto di reformatio in peius presuppone un concreto peggioramento della posizione dell'imputato: non è violato quando il giudice d'appello si limita a usare il mancato aumento per un'aggravante come argomento di conferma della congruità della pena, senza modificare il trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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