Cassazione Civile, Ordinanza n. 13891/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore fondiario chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare per un credito derivante da mutuo fondiario, con collocazione ipotecaria per la parte garantita e in chirografo per il residuo. Il tribunale aveva respinto l’insinuazione perché la creditrice non aveva prodotto l’atto di conferimento aziendale con cui pretendeva di dimostrare la propria successione nel credito. La corte d’appello, invece, ammetteva il credito ritenendo provata per presunzioni la catena dei trasferimenti societari e il conferimento del complesso aziendale, comprensivo del rapporto di mutuo; inoltre affermava che l’assenza dei beni ipotecati dall’attivo fallimentare non impedisse il riconoscimento della prelazione, rilevando soltanto in sede di riparto. Il fallimento ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle regole sulle prove e sulle presunzioni, perché l’atto di conferimento, richiesto in forma scritta ad substantiam, non poteva essere provato per presunzioni e i fatti noti utilizzati non sarebbero stati gravi, precisi e concordanti; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., perché la contestazione del curatore non era generica e il creditore avrebbe dovuto provare tutti gli elementi della propria legittimazione; 3) violazione delle norme sul privilegio ipotecario e sulla disciplina concorsuale, sostenendo che, essendo i beni ipotecati stati già venduti in esecuzione e non essendo più presenti nel fallimento, la prelazione sarebbe venuta meno e il credito poteva essere ammesso solo in chirografo, oltre che al netto di quanto già incassato in sede esecutiva; 4) violazione dei doveri di correttezza e buona fede, assumendo un comportamento abusivo del creditore che, dopo aver ottenuto soddisfazione parziale in esecuzione, chiedeva anche l’ammissione con prelazione nel fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’uso della prova presuntiva per accertare, come fatto storico, l’esistenza del conferimento aziendale e il trasferimento della posizione contrattuale, pur in assenza dell’atto notarile; ha inoltre affermato che la valutazione del materiale indiziario spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché colpiva una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata, restando intatta l’altra. Ha respinto il terzo motivo ribadendo che il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo anche se ha già iniziato o proseguito l’esecuzione individuale sui beni ipotecati, perché l’assegnazione in sede esecutiva ha natura solo provvisoria e la definitività della soddisfazione si verifica soltanto nel riparto fallimentare; l’assenza dei beni dall’attivo non esclude la collocazione ipotecaria nella fase di accertamento del passivo. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per novità della questione e difetto di autosufficienza, non risultando che il preteso abuso fosse stato dedotto e trattato nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte esclude che nel caso fosse violato, poiché il creditore aveva fornito elementi presuntivi sufficienti e il ricorrente si limitava a sollecitare una diversa lettura delle prove
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici; la Corte ammette l’utilizzo di presunzioni per ricostruire il fatto storico del conferimento aziendale
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito
richiamato in relazione alla valutazione delle contestazioni e del materiale probatorio; la censura è ritenuta inammissibile
richiamato sulle ipoteche; la Corte lo colloca nel quadro della permanenza della prelazione nella fase concorsuale
invocato dal ricorrente per sostenere l’estinzione della garanzia; la Corte non accoglie la tesi
richiamato dal ricorrente in tema di effetti della vendita forzata, ma non ritenuto ostativo all’ammissione al passivo con prelazione
richiamato nel sistema della concorsualità; la Corte lo considera coerente con la necessità dell’insinuazione per la graduazione dei crediti
richiamato sulla domanda di insinuazione al passivo; la Corte afferma l’onere del creditore fondiario di proporla
richiamato nella disciplina dell’accertamento del passivo
richiamato nella disciplina dell’insinuazione e della verifica del passivo
richiamato nel contesto della distribuzione concorsuale e del riparto
art. 41, comma 2, d.lgs. 385/1993
la norma deroga al divieto di azioni esecutive individuali, ma non all’obbligo di accertamento del credito nel concorso; l’assegnazione in esecuzione resta provvisoria fino al riparto fallimentare
richiamato come divieto di azioni esecutive individuali, derogato solo nei limiti previsti per il creditore fondiario
richiamato come norma imperativa che impone l’accertamento di tutti i crediti nelle forme fallimentari, anche se muniti di prelazione
richiamato per l’asserito abuso del diritto, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova
richiamato per il dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto, invocato dal ricorrente ma non esaminabile perché questione nuova
la Corte lo richiama per affermare l’onere di specificare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito
richiamato nel procedimento camerale di decisione
Massime di principio
- L’esistenza di un atto soggetto a forma scritta ad substantiam, quando sia dedotta come fatto storico rilevante ai fini della legittimazione o della successione nel rapporto e non come fonte diretta di obblighi tra le parti del giudizio, può essere provata anche per presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione sulla idoneità degli indizi e sulla loro convergenza probatoria è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; il ricorso che mira solo a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, la censura diretta contro una sola di esse è inammissibile o comunque inidonea a ottenere la cassazione della decisione.
- Il creditore fondiario che abbia iniziato o proseguito l’esecuzione individuale sui beni ipotecati deve comunque insinuarsi al passivo del fallimento del debitore: la deroga al divieto di azioni esecutive non elimina l’obbligo di accertamento concorsuale del credito e la provvisoria assegnazione in sede esecutiva diviene definitiva solo nel riparto fallimentare.
- L’assenza dei beni ipotecati dall’attivo fallimentare non esclude, di per sé, l’ammissione del credito con prelazione ipotecaria nella verifica del passivo; la circostanza incide eventualmente sulla fase di distribuzione delle somme, non sulla fase di accertamento del credito.
- Le questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; chi le solleva deve indicare in modo specifico dove e quando le abbia formulate nel giudizio di merito.
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