Cassazione Penale, Sentenza n. 35257/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicotra è stato imputato e condannato per concorso nell'omicidio aggravato di Paolo Arena (28/09/1991) con le aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 c.p. L'accusa si è fondata principalmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luciano Cavallaro, rese dal 2016, che ha raccontato di aver materialmente partecipato all'omicidio insieme ad Antonino Rivilli e di aver agito su mandato e decisione del reggente del clan, Gaetano Nicotra. A sostegno delle dichiarazioni sono state acquisite le deposizioni di altri collaboratori, una lettera sequestrata nel 1990 che definiva Arena "traditore", sentenze emesse in altri procedimenti, elementi di riscontro quali il luogo di ritrovamento dell'autovettura utilizzata e risultanze di consulenze (balistica e necroscopica). La difesa ha impugnato contestando la credibilità soggettiva e la coerenza delle dichiarazioni di Cavallaro, l'assenza di riscontri esterni e individualizzanti, le contraddizioni tra i diversi interrogatori, la non dimostrata esistenza e operatività del clan Nicotra nel 1991, e la non sussistenza dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Nicotra. Ha ritenuto infondate le censure in punto di motivazione e travisamento della prova, confermando che i giudici di merito hanno correttamente applicato i criteri d valutazione della chiamata di correità ex art. 192 c.p.p. La Corte ha condiviso la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca di Cavallaro (motivata con la genesi e le modalità della collaborazione, le autocritiche e le autoaccuse del collaboratore, la costanza del nucleo essenziale del racconto nonostante alcune discrepanze formali) e ha ritenuto sussistenti riscontri esterni e individualizzanti: dichiarazioni convergenti di altri collaboratori, il contenuto e il contesto della missiva sequestrata (incipit "Tano, Tano, Tano.."), il preciso riferimento al luogo di ritrovamento dell'auto non emerso dalla stampa, la coerenza con accertamenti balistici e necroscopici e con altre sentenze. Ha inoltre chiarito che più dichiarazioni di analogo tenore possono reciprocamente corroborarsi se dotate di indipendenza, convergenza, specificità e autonomia genetica. In conclusione la condanna all'ergastolo nei confronti di Gaetano Nicotra è stata confermata; la pronuncia di assoluzione di Antonino Rivilli è rimasta irrevocabile.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di omicidio; richiamata come fattispecie sostanziale contestata all'imputato.
Riferimento alle circostanze aggravanti previste per l'omicidio; richiamata per la qualificazione della gravità del reato.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; utilizzata per valutare l'esistenza del clan e l'aggravante "416-bis.1" relativa al commesso per finalità mafiose.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Disciplinazione dei criteri di valutazione della chiamata di correità (dichiarazioni etero-accusatorie): impone verifica della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca e dell'attendibilità estrinseca con riscontri esterni; norma centrale per la valutazione delle dichiarazioni di Cavallaro.
Norma citata in rapporto al valore probatorio di sentenze emesse in altri procedimenti; richiamata nella discussione sull'utilizzabilità di altre pronunce come elementi di riscontro.
Massime di principio
- La valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia richiede una verifica articolata e unitaria: credibilità soggettiva (motivi della collaborazione, passato, rapporti), attendibilità intrinseca (coerenza, precisione, costanza, spontaneità) e attendibilità estrinseca (riscontri esterni).
- Le dichiarazioni de relato (di seconda mano) vanno sottoposte a più rigoroso controllo: occorre indagare la fonte primaria e le circostanze del colloquio tra dichiarante e fonte, verificando compatibilità con il quadro probatorio.
- Più dichiarazioni accusatorie possono reciprocamente corroborarsi a condizione che siano autonome (autonomia genetica), convergenti sul nucleo essenziale, specifiche e indipendenti da intese fraudolente; il giudice deve accertare tali caratteristiche per evitare la "mutual corroboration" fasulla.
- I riscontri esterni possono essere di natura diversa (documenti, risultanze tecniche, altre deposizioni, sentenze) e non devono per forza provare il fatto da soli, ma devono essere estranei alla dichiarazione e idonei a corroborarla.
- Discrepanze o contraddizioni formali nelle varie versioni del collaboratore non rendono automaticamente inattendibile la testimonianza se il nucleo essenziale è costante e le incongruenze sono spiegate o marginali rispetto al fatto centrale.
- La mancanza di riscontri individualizzanti su punti essenziali può rendere insufficiente la chiamata di correità; per ritenere responsabilità occorrono riscontri che colleghino specificamente la persona all'azione contestata.
- L'esistenza di differenti esiti giudiziari nei confronti di coimputati è compatibile: valutazioni diverse possono legittimamente emergere in relazione alla presenza o meno di riscontri individualizzati per ciascun imputato.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe mirare a: evidenziare l'assenza di riscontri esterni rilevanti e individualizzanti; dimostrare l'ancestralità o la circolarità delle fonti delle dichiarazioni; mettere in luce contraddizioni rilevanti sul nucleo del racconto o smentite tecniche significative.
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